Accertamento, riscossione e contenzioso

13 Dicembre 2023

Conversione del D.L. 145/2023: le novità

Il Ddl di conversione del D.L. 145/2023 è stato approvato dal Senato e passa ora alla Camera. Prevista la riapertura dei termini per chi non ha pagato le prime rate della rottamazione.

In data 7.12.2023 il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del D.L. 18.12.2023 n. 145. Il provvedimento è stato trasmesso alla Camera per l’approvazione definitiva, che dovrà avvenire entro il 17.12.2023. Tra le principali misure previste dal Decreto, si segnalano le seguenti.

Rottamazione-quater

Per i soggetti che hanno trasmesso entro il 30.06.2023 la dichiarazione di adesione alla c.d. “rottamazione-quater” (ex art. 1, c. 231 e seguenti L. 197/2022), i versamenti con scadenza il 31.10.2023 e il 30.11.2023 saranno considerati tempestivi se effettuati entro il 18.12.2023. Si ricorda che, in fase di presentazione della domanda di adesione, i contribuenti hanno potuto scegliere di versare le somme dovute, alternativamente:

  • in un’unica soluzione, entro il 31.10.2023;
  • in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime 2, con scadenza il 31.10 e il 30.11.2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, dovranno essere pagate il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2024 (il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1.11.2023).

Per effetto dell’emendamento approvato, deriva che:

  • nel caso di mancato versamento delle prime due rate con scadenza il 31.10 e il 30.11.2023 (con tolleranza di 5 giorni), i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-quater avranno la possibilità di effettuare il pagamento di entrambe le rate (10% per la prima rata e 10% per la seconda rata, per un totale del 20% delle somme complessivamente dovute) entro il 18.12.2023;
  • nell’ipotesi di mancato pagamento (o di pagamento effettuato oltre il termine ultimo o in misura inferiore rispetto all’importo previsto) i benefici della definizione agevolata verranno meno e quanto già corrisposto sarà considerato versato a titolo di acconto sul debito residuo.

Deposito di bilancio

In materia di bilancio (a modifica dell’art. 31, cc. 2-quater e 2-quinques L. 340/2000) è riconosciuta la possibilità di depositare i bilanci e gli altri documenti societari da parte degli esperti contabili che sono iscritti alla sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili (fino a oggi queste competenze sono di esclusiva degli iscritti alla sezione A dell’Albo).

Affitti brevi

In materia è stata confermata l’istituzione del codice identificativo nazionale (CIN), che sarà assegnato dal Ministero del Turismo alle unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi (ai sensi dell’art. 4 D.L. 50/2017) e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

L’eventuale assenza di questo codice sarà punita con la sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro, in funzione delle dimensioni della struttura o dell’immobile (viceversa, la sua mancata esposizione e indicazione da parte dei soggetti obbligati sarà punita con la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare).

Inoltre, è stato confermato l’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune del territorio in cui è svolta l’attività per chi, direttamente o tramite intermediario, dovesse esercitare l’attività di locazione per finalità turistiche o breve (ex art. 4 D.L. 50/2017) in forma imprenditoriale (l’assenza di questa segnalazione sarà punita con la sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile).

Infine, è stato confermato l’obbligo per le unità immobiliari a uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o breve (ex art. 4 DL 50/2017), gestite nelle forme imprenditoriali, di essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente (l’assenza di questi requisiti sarà punita con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile).

È stato esteso a tutte le unità immobiliari l’obbligo di dotazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano (anteriormente a queste modifiche, questo obbligo gravava sulle sole unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o breve, gestite nelle forme imprenditoriali).

In caso di esercizio nelle forme imprenditoriali, l’assenza di questi requisiti sarà punita con la sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione (viceversa, nessuna sanzione è prevista in caso di esercizio in forma non imprenditoriale).

Riversamento credito imposta R&S

Prorogato di un mese del termine di presentazione della domanda di riversamento senza sanzioni e interessi del credito di imposta per ricerca e sviluppo. Per effetto di queste modifiche, la scadenza passerà dal 30.06 al 30.07.2024. Inoltre, va segnalata la possibilità di revoca della domanda già presentata entro il 30.06.2024.

Prestiti ai dipendenti

Modificata la tassazione dei prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti prevista dall’art. 51, c. 4, lett. b del Tuir. In particolare, è ora previsto che, in caso di concessione di prestiti, è imponibile il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata ovvero, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

PIR

Modificata la disciplina dei piani individuali di risparmio (PIR). In particolare, è ora prevista un’eccezione alla regola secondo cui ciascuna persona fisica non può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi della L. 11.12.2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017). L’eccezione riguarda i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario ovvero la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo (pari a 40.000 euro annui e 200.000 euro complessivi).

Inoltre, ciascuna persona fisica può essere titolare di più piani di risparmio alternativi (anziché di uno solo) fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo (pari a 300.000 euro annui e 1,5 milioni di euro complessivi).

L’intermediario o l’impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all’atto dell’incarico, acquisisce dal titolare un’autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine presso un altro intermediario o un’altra impresa di assicurazione.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits