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15 Febbraio 2022

Credito locazioni 2022 per le imprese turistiche

Proroga del credito locazioni anche per i primi 3 mesi 2022 a confronto coi medesimi del 2019 per le sole imprese del settore turismo. In attesa del provvedimento attuativo.

Dato il perdurare della pandemia, il decreto Sostegni-ter (D.L. 4/2022), all’art. 5, ha disposto l’ennesima proroga del credito locazioni ex art. 28 D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) per il settore probabilmente più colpito dalla pandemia: il turismo.

La proroga spetta soltanto alle imprese del settore turistico, come si legge nella relazione tecnica che indica i seguenti soggetti:

  • strutture alberghiere e agrituristiche;
  • agenzie viaggio, turismo e tour operator;
  • stabilimenti termali.

Riguarda imprese sia in locazione/leasing/concessione, sia in affitto d’azienda e indipendentemente dal volume di ricavi 2019 (così si legge nella relazione tecnica).

Come arco temporale, i mesi interessati sono gennaio, febbraio, marzo 2022. Da confrontare con lo stesso mese del 2019.

Il confronto deve effettuarsi sul fatturato/corrispettivi del singolo mese 2022 rispetto al singolo mese 2019 e il primo, ossia il mese X/2022 deve essere inferiore di almeno il 50% rispetto allo stesso mese X/2019. La verifica va effettuata (come in passato per i medesimi soggetti) mese per mese, ben potendo verificarsi il caso quindi che in un mese spetti il credito e in un mese no.

L’oggetto del credito sono i canoni versati con riferimento ai mesi citati; pertanto, il credito spetta solo dopo l’effettivo versamento e comunque l’efficacia della disposizione 2022 è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea (art. 5, c. 4 D.L. 4/2022): pertanto, fino a tale momento non è possibile utilizzare il credito.

Dato che le condizioni di riferimento sono quelle dell’art. 28 D.L. 34/2020, l’aliquota da applicare per il settore turismo è:

  • 60%: aliquota standard per il canone di locazione, leasing, concessione;
  • 50%: esclusivamente per l’affitto d’azienda per le strutture turistico-ricettive;
  • 30%: contratti di servizi a prestazioni complesse.

A differenza degli scorsi anni, quando il credito spettava senza dover inviare istanze o domande, quest’anno viene disposto che le autodichiarazioni, circa il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”, vadano presentate secondo modalità, termini e tempistiche che verranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate atteso verso la fine di febbraio.

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