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19 Ottobre 2022

Definizione agevolata anche per le cartelle di pagamento

Illegittimo il diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate alla definizione agevolata delle controversie tributarie che ha per oggetto una cartella di pagamento: è quanto previsto dalla sentenza della Cassazione 8.08.2022, n. 24460.

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La Cassazione, con la sentenza 8.08.2022, n. 24460, ha ritenuto illegittimo il diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate alla definizione agevolata delle controversie tributarie che ha per oggetto una cartella di pagamento.

Un passo notevole in avanti, contando che l’Agenzia delle Entrate fin da subito ha tenuto a precisare che devono considerarsi escluse dal novero delle liti definibili “le controversie aventi a oggetto unicamente atti di mera liquidazione e riscossione (ad esempio, avvisi di liquidazione, ruoli e cartelle di pagamento)”.

Nel caso di specie, però, con il ricorso avverso la cartella di pagamento, si discuteva della decadenza dell’ufficio fiscale dall’iscrizione a ruolo delle somme richieste con un accertamento che era divenuto definitivo a seguito dell’estinzione del giudizio per mancata riassunzione. Si discuteva sull’individuazione del dies a quo del termine per l’iscrizione a ruolo degli importi accertati. La natura impugnatoria del processo tributario, infatti, determina di regola la definitività e l’intangibilità del provvedimento impositivo impugnato.

C’è stata anche l’esigenza di individuare quali possano essere le liti di riscossione escluse dalla definizione. Tali liti, introdotte con l’impugnazione di un atto di riscossione (cartella di pagamento, avviso di liquidazione, ruolo), non devono avere elementi nuovi rispetto a quanto indicato in dichiarazione, oppure essere meramente esecutive di un precedente atto impositivo. Non sono definibili le controversie in cui, con la cartella di pagamento, l’Agenzia delle Entrate si limita a recuperare le imposte dichiarate dal contribuente, ma non versate nei termini di legge. Se, invece, la dichiarazione viene rettificata, ad esempio, disconoscendo deduzioni e/o detrazioni, l’eventuale giudizio sulla legittimità o meno di tale disconoscimento, per quanto introdotto attraverso l’impugnazione della iscrizione a ruolo, è un giudizio di merito e come tale rappresenta una lite definibile.

Analogamente definibile deve considerarsi l’impugnazione della cartella (o in generale di un atto di riscossione) quando con esso per la prima volta il contribuente viene a conoscenza di una pretesa formulata nei suoi confronti (ad esempio, perché vi è stato un difetto di notifica sull’atto presupposto). A questo proposito va segnalato come non sia stata considerata definibile (cfr. Cass. 24.03.2022, n. 9538) la lite incardinata dalla contribuente sulla cartella di pagamento emessa in esecuzione di una sentenza divenuta definitiva, sebbene resa in un giudizio originariamente incardinato dal coniuge defunto, ma di cui la contribuente in qualità di erede era stata resa parte poi rimasta contumace. In sintesi, la cartella di pagamento non è stata ritenuta primo atto con il quale la pretesa è stata portata a conoscenza della contribuente in quanto a lei, in qualità di erede, era stato già notificato il ricorso dell’ultimo grado di giudizio.

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