Accertamento, riscossione e contenzioso
26 Agosto 2022
La sola messa in liquidazione della società non giustifica di per sè l’integrazione della condizione di sussistenza del fondato pericolo per la riscossione.
La messa in liquidazione anche volontaria della società non rappresenta un dato idoneo per integrare la sussistenza del fondato pericolo per la riscossione dei tributi. Può sicuramente integrare un fattore di rilievo, tuttavia oltre a tale condizione occorre verificare la sussistenza e la congiunta concorrenza di ulteriori fatti riferibili al contribuente o anche a eventi oggettivi esterni ed ancora alla sussistenza di gravi irregolarità commesse nella fase di liquidazione. Si tratta di un cumulo di condizioni che, se intese in maniera unitaria, sarebbero suscettibili di far emergere criticità riguardo alla posizione debitoria del contribuente e il correlato timore di un pregiudizio al corretto assolvimento del credito. Le osservazioni testé espresse emergono in maniera piuttosto chiara dall’ordinanza n. 22529/2022 della Cassazione.
La vicenda oggetto di intervento giurisprudenziale traeva spunto dalla desunta legittimità di iscrizione a ruolo straordinario decisa dal giudice tributario (una CTR) soltanto sulla scorta della sussistenza della messa in liquidazione di una società attenzionata.
Si trattava, pertanto, di verificare se tale evenienza potesse ex se essere ritenuta idonea a integrare il presupposto del fondato pericolo per la riscossione o se fosse necessaria la verifica sull’effettivo stato dell’attività e soprattutto sulla reale capacità patrimoniale espressa dalla medesima società.
In particolare, nel giudizio di merito, il giudice di secondo grado cit. aveva impropriamente ritenuto sussistente il fondato pericolo per la riscossione, a cagione dell’intervenuta messa in liquidazione volontaria della società. Si trattava di un’evenienza che veniva vagliata alla stregua di un’indubbia situazione di pericolo per i creditori insoddisfatti, i quali vengono formalmente informati che il soggetto debitore sta liquidando le proprie attività patrimoniali per fare fronte alle passività e non dispone di ulteriori entrate, avendo cessato la propria attività imprenditoriale.
L’intervento della Cassazione, nei termini appena accennati, non deve far concludere che la messa in liquidazione non possa essere positivamente valutata, ai fini della legittimità dell’iscrizione a ruolo straordinario. Tuttavia, occorre adeguatamente vagliare la concorrenza di tale fattore con altri elementi in fatto e diritto, utilmente riscontrabili e ulteriormente idonei a integrare il timore per la riscossione del credito erariale oggetto di tutela.
Nonostante il legislatore non offra indicazioni in merito alla definizione del concetto di “pericolo per la riscossione”, la giurisprudenza traccia alcune linee interpretative di rilievo, suggerendo che la sussistenza di un siffatto “pericolo” vada desunta caso per caso, con riferimento alla situazione soggettiva e specifica del contribuente attenzionato e sempre mediante il riscontro di una necessitata pluralità di fattori, che inducano a ritenere concreto il rischio di perdita del credito erariale.
La pronuncia in commento affronta pertanto in maniera totalmente nuova i profili di illegittimità di un ruolo straordinario e della conseguente cartella di pagamento emessi in difetto di un concreto e fondato periculum per la riscossione. La conclusione risulta pienamente condivisibile, a maggior ragione se si pone l’attenzione sul presupposto da cui muovere per procedere con l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 15-bis, D.P.R. n. 602/1973, il quale va orientato non soltanto sul dato oggettivo che caratterizza il contribuente al momento dell’accertamento, bensì anche ed ulteriormente dal contegno tenuto dal contribuente una volta avuta contezza dell’esito della verifica.