Procedure concorsuali

02 Marzo 2024

Dichiarazione annuale Iva 2024 nelle procedure concorsuali

Curatori e commissari liquidatori sono anch’essi obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva 2024, periodo d’imposta 2023, tenendo distinti i 2 periodi nel caso in cui le procedure concorsuali abbiano avuto inizio nel corso dell’anno.

La dichiarazione Iva relativa all’anno 2023 deve riferirsi all’intero anno d’imposta se la procedura concorsuale ha avuto inizio nel corso dell’anno per cui la stessa deve comprendere 2 moduli:

  • uno, che contiene i dati delle operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa (si barra la casella del rigo VA3);
  • l’altro che ospita i dati delle operazioni registrate successivamente alla dichiarazione di liquidazione.

In entrambi i moduli devono essere compilati tutti i quadri, compresa la sezione 2 del quadro VA che contiene i dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate e le sezioni 2 e 3 del quadro VL che si riferiscono al credito Iva dell’anno precedente non richiesto a rimborso e alla determinazione dell’imposta a debito o a credito.

I quadri VT e VX, invece, devono invece essere compilati esclusivamente nel primo modulo.
Relativamente alla compilazione del quadro VX, contenente i dati dell’Iva da versare o dell’Iva a credito può accadere:

  • che esista un debito Iva derivante dal modulo relativo alle operazioni effettuate nella parte di anno che precede la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa: in tal caso occorre riportare nel quadro VX solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al periodo successivo alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa perché i saldi derivanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra essi;
  • che esista un credito Iva derivante dal modulo relativo alle operazioni effettuate nella parte di anno che precede la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa: in questo caso, al contrario, nel quadro VX devono essere riportati i saldi sommati o compensati tra loro, risultanti dalla sezione 3 del quadro VL di ciascun modulo.

C’è poi un’ulteriore incombenza a carico dei curatori o dei commissari liquidatori: in relazione alle operazioni che sono state registrate nella parte dell’anno solare che precede la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, essi devono presentare all’Agenzia delle Entrate, entro 4 mesi dalla loro nomina, un’apposita dichiarazione finalizzata all’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. La dichiarazione deve essere redatta utilizzando il modello Iva 74-bis.

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