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16 Maggio 2022

Autocertificazione aiuti Covid ricevuti

Entro il 30.06.2022 dovrà essere presentata alle Entrate l’autodichiarazione degli aiuti Covid ricevuti.

È stato pubblicato il provvedimento con il quale vengono definiti modalità e termini di presentazione dell’autodichiarazione degli aiuti di Stato ricevuti in periodo Covid, al fine di monitoraggio ed eventuale restituzione degli importi in eccesso. Insieme al provvedimento sono stati pubblicati modello e istruzioni per la compilazione.

La comunicazione può essere presentata dal 28.04 al 30.06.2022, esclusivamente in via telematica, tramite il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate o mediante i canali telematici. Da segnalare che coloro che si sono avvalsi della definizione agevolata degli avvisi bonari di cui all’art. 5, c. 1 e seguenti D.L. 41/2021 possono effettuare l’adempimento entro 60 giorni dal versamento delle somme dovute o della prima rata, se tale termine è successivo al 30.06.

Il provvedimento prevede che i contribuenti sono tenuti a dichiarare, sotto forma di atto notorio, il rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato e dei relativi massimali, indicando nel dettaglio gli aiuti ricevuti con l’indicazione della norma di riferimento e della sezione 3.1 o 3.12 del Temporary framework all’interno del quale il medesimo aiuto è collocato. L’omissione o la non corretta indicazione dei dati può comportare sanzioni, anche di natura penale, visto che trattasi di dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti gli operatori economici che hanno beneficiato di almeno una delle misure di aiuto indicate nell’art. 1, c 13 e seguenti D.L. 41/2021.

Sono invece esonerati dall’invio, oltre ai soggetti che, ovviamente, non hanno ricevuto alcuna delle misure indicate ai sensi della predetta norma, i soggetti che hanno già reso una simile dichiarazione sostitutiva per avere avuto accesso ad una delle misure come, ad esempio, il contributo perequativo (art. 1, c. 16 D.L. 73/2021) e purché il beneficiario non abbia successivamente ricevuto altri aiuti di stato indicati nell’art. 1, c. 13.

Al fine di verificare il rispetto dei massimali, si ricorda che occorre tenere conto delle relazioni di controllo rilevanti per la definizione di “impresa unica” come viene descritto nel provvedimento e nelle istruzioni alla compilazione del modello.

Per quanto riguarda la restituzione degli importi eccedenti i massimali, l’Agenzia delle Entrate precisa che il termine coincide con la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (30.11.2022 per i soggetti “solari”). La restituzione avviene con modello F24 (codice tributo da definire) con facoltà di compensazione ex art. 17 D. Lgs. 241/1997.

Un adempimento che, da un primo approccio, appare piuttosto complesso e delicato che richiede la necessità di effettuare una ricerca e un’attenta analisi di tutti gli aiuti ricevuti (di natura erariale e non). A questo si aggiunge un termine di presentazione (30.06) che non appare del tutto felice e che mette a dura prova gli operatori economici, ma soprattutto chi li assiste e mi riferisco soprattutto agli studi professionali che sono già oberati di adempimenti, talvolta inutili. Si tratta dell’ennesimo sforzo richiesto ai professionisti su una comunicazione di dati già in possesso dell’Agenzia delle Entrate e che, con un semplice aggiornamento informatico, potrebbero essere già disponibili in forma sia dettagliata che riepilogativa.

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