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20 Ottobre 2020

Commercialisti, più tempo per la formazione professionale continua

Accordata la facoltà di soddisfare gli obblighi formativi del 2020 entro il 31.12.2022.

Con l’Informativa 28.09.2020, n. 110, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha comunicato agli ordini territoriali di aver deliberato, condividendo l’iniziativa con il Ministero della Giustizia, di sospendere per il 2020 i seguenti obblighi per gli iscritti:

conseguire almeno 20 crediti formativi nell’anno;

– per gli iscritti che hanno compiuto o compiono i 65 anni di età nel corso del triennio 2020-2022, conseguire almeno 7 crediti formativi nell’anno.

In entrambe le ipotesi, i crediti non maturati nel corso del 2020 dovranno essere recuperati negli anni 2021 e 2022, ossia nell’ambito dello stesso periodo di formazione professionale continua (FPC). Considerata la perdurante emergenza sanitaria, si sarebbe potuto agevolare i professionisti prevedendo anche la possibilità di soddisfare gli obblighi formativi del 2020 con utilizzo dei crediti acquisiti nel triennio 2017-2019 in eccedenza rispetto ai minimi regolamentari.

Di seguito, sintetizziamo le regole basilari che disciplinano la FPC secondo le disposizioni del Regolamento per la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili approvato dal CNDCEC in data 12.06.2019 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia 15.08.2019, n. 15.

Periodo di formazione professionale: triennale. I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1.01.2008 e il triennio corrente si sviluppa dal 1.01.2020 al 31.12.2022.

Crediti formativi del triennio. È necessario acquisire in ciascun triennio formativo almeno 90 crediti formativi professionali, di cui almeno 9 mediante attività formative su materie obbligatorie (ordinamento, deontologia, organizzazione dello studio professionale, normativa antiriciclaggio e tecniche di mediazione).

Crediti formativi annuali. In ciascun anno vanno acquisiti almeno 20 crediti formativi. Come eccezione, i crediti acquisiti mediante la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo formativo triennale, senza la necessità di dover conseguire i 20 crediti formativi minimi annuali.

Riduzioni per gli over 65. Gli iscritti che abbiano compiuto i 65 anni di età o li compiano nel corso del triennio, sono tenuti ad acquisire nel triennio 30 crediti formativi (di cui almeno 9 su materie obbligatorie) e almeno 7 crediti nel corso di ciascun anno.

Attenuazione o esenzione dagli obblighi. I casi previsti sono i seguenti:

a) maternità, con facoltà di ripartire la riduzione dei 45 crediti formativi nel periodo compreso tra la gravidanza e il compimento del 1° anno del bambino;

b) servizio civile volontario, malattia, infortunio, assenza dall’Italia, malattia grave del coniuge, parenti e affini entro il 1° grado o dei componenti il nucleo familiare, che comportino l’interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi;

c) assunzione di cariche pubbliche elettive, con permessi o aspettativa dal lavoro per la durata del mandato;

d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore, la cui valutazione compete al Consiglio.

La regola prevista per i casi sub b) è quella di determinare la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell’attività professionale, mentre per il caso c) si deve fare riferimento alla durata del mandato.

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