Paghe e contributi

07 Febbraio 2024

No alla doppia contribuzione Inps per l’amministratore socio di Srl

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 334/2024, ribadisce che tutte le attività riconducibili ad amministrazione di impresa non sono assimilabili ad attività esecutiva; pertanto, è dovuta la sola iscrizione previdenziale alla Gestione Separata Inps.

Arriva dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, la conferma che tutte le attività riconducibili all’alveo dell’amministrazione d’impresa non sono da considerare partecipazione diretta all’attività esecutiva e, pertanto, non può essere richiesta ulteriore iscrizione previdenziale Inps, se non quella relativa alla Gestione Separata.

Questa la conclusione della sentenza 24.01.2024, n. 334, con cui il Giudice della sezione lavoro del Tribunale di Milano accoglie la richiesta avanzata da un’impresa avverso la richiesta di contribuzione alla Gestione commercianti pretesa dall’Inps nei confronti dell’amministratore della società, già iscritto alla Gestione Separata.

Come specificato nella sentenza, “È stato altresì precisato che, pur in mancanza di disposizioni di dettaglio sui compiti demandati all’amministratore, non si possa far rientrare nel suo incarico il compimento dei soli atti giuridici, spettando infatti all’amministratore la gestione della società e, dunque, un’attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseca nell’organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte (Cass. civ., Sez. Lavoro, 12.02.2010, n. 3240). Pertanto, è da ricondurre nell’alveo delle competenze dell’amministratore l’assolvimento dei compiti quali l’attività di supervisione, il fungere da referente per i clienti e i fornitori, nonché I’avere assunto dipendenti (Cass. civ., Sez Lavoro, ord. 27.01.2021, n. 1759)”.

Parimenti, ”Diversa invece è l’attività lavorativa vera e propria, questa infatti è finalizzata alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell’opera prestata a favore della società dai soci, dagli altri lavoratori subordinati o dai lavoratori autonomi”.

In funzione di queste (e ulteriori) riflessioni, il Giudice ritiene illegittime le richieste di iscrizione alla Gestione commercianti Inps avanzata dall’Istituto, in funzione del fatto che l’Istituto stesso non è stato in grado di dimostrare che le attività svolte dall’amministratore non potevano essere riconducibili ad attività di amministrazione dell’impresa, ma ad attività esecutive tipiche della stessa e che avrebbero quindi legittimato l’iscrizione del soggetto alla Gestione commercianti.

Pertanto, in funzione di quanto disposto dal Giudice e di quanto richiesto dall’Inps, è sempre raccomandabile definire in maniera chiara e inequivocabile le attività svolte dall’amministratore d’impresa, con attenzione a non ricomprendervi mansioni tipiche dell’attività esecutiva, qualora si voglia scongiurare la doppia contribuzione Inps.

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