Procedure concorsuali

29 Maggio 2025

Dovere civilistico di tenuta del bilancio e crisi d’impresa

Ai sensi dell’art. 2423 c.c. gli amministratori sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio; tuttavia, la relativa omissione non rileva sulla valutazione di apertura della liquidazione giudiziale.

L’utilizzabilità di strumenti probatori alternativi a quello rappresentato dal deposito dei bilanci di esercizio, pure in via di sostituzione, e non solo di integrazione e cumulo, è stata più volte affermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., Cass. civ., 9.11.2020, n. 25025; Cass. civ., 27.09.2019, n. 24138; Cass. civ., 26.11.2018, n. 30541).

Infatti, secondo la Suprema Corte, “La detta utilizzabilità consegue, prima di tutto, alla constatazione che la norma dell’art. 1 della legge fallimentare non fa proprio parola del documento di cui al bilancio. In realtà, la norma dell’art. 1, comma 2, indica in modo espresso che la sussistenza del presupposto dei ricavi lordi (lett. b. del comma 2) può risultare …; né vi è ragione per non riferire tale evenienza pure agli atri due presupposti (uno spunto nel senso della valorizzazione del richiamato inciso normativo si trova nella pronuncia della Corte Costituzionale, 1.07.2009, n. 198) .. E va pure osservato che non sarebbe coerente a un sistema, che ha abrogato il requisito della regolare contabilità quale presupposto di accesso al concordato preventivo, l’idea di porre il deposito dei bilanci di esercizio (ovvero, e più ampiamente, la regolare tenuta della contabilità) come presupposto di accesso all’esenzione stabilita nell’art. 1, c. 2 L.F. (…)

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