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20 Marzo 2024

Fattura elettronica, nuova guida e nuove indicazioni

La nuova versione 1.9 del 5.03.2024 della “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche ed esterometro” chiarisce i dubbi sull’errato invio dei tipi documenti TD16, TD17, TD18 e TD19.

In data 5.03.2024 con la versione 1.9 della “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” l’Agenzia delle Entrate dipana e mette il “sigillo”, fra gli altri, alla prassi oramai consolidata degli operatori economici Italiani che adottavano come comportamento per “correggere” gli errori da invio dell’esterometro.

Viene sostanzialmente confermato che, a seguito dell’errato invio della comunicazione, per esempio di un TD18, si debba rinviare lo stesso tipo di documento, o con segno negativo o positivo, a seconda dei casi.
A tal fine e con il presente contributo si vuole porre l’attenzione (nella pratica quotidiana, non infrequente fra gli addetti contabili) sull’errata modalità a fronte, per esempio, di un acquisto intracomunitario di beni ai sensi dell’art. 38 D.L. 30.08.1993, n. 331 di stornare un precedente TD18 con segno (negativo), con l’erroneo tipo documento TD04 (nota di credito).

Si propone il caso (che può valere anche per i tipi di documento TD17 e TD19) del soggetto ITA che effettua il reverse charge (Tipo documento TD18), anziché con Iva “22%”, con il codice natura errato, per esempio, N3.2 cessioni intracomunitarie non imponibili. Accade cioè (caso non infrequente) che, anziché usare a storno totale dell’errato invio lo stesso tipo documento TD18 con segno (negativo), si utilizzi “impropriamente” il tipo documento TD04 (nota di credito).

L’operazione così come trasmessa si troverà nello SDI, dati fatture transfrontaliere, non fra “fatture transfrontaliere ricevute”, ma fra quelle “emesse”, facendo sottintendere all’Agenzia delle Entrate una nota di credito TD04 a fronte dello storno di una precedente cessione intra (codice natura, N3.2) mai ovviamente avvenuta (infatti nel corpo della fattura elettronica, nel campo “Dati del cedente/prestatore” “Dati anagrafici”, risulta il soggetto cessionario passivo ITA e non il soggetto cedente UE).

Come rimediare a questa fattispecie per ristabilire l’informazione corretta? Si ritiene, come ribadito anche dalla nuova versione della Guida 1.9 del 5.03.2024, di seguire questo procedimento: si dovrà emette una nota di debito con tipo documento diverso da TD04, per esempio utilizzando il TD05 “nota di debito elettronica” (in ogni caso è opportuno indicare nel blocco 2.1.6 “DatiFattureCollegate” gli estremi del documento che si intende annullare o rettificare, con descrizione a memoria dell’accaduto) a storno della nota di credito, possibilmente entrambi nello stesso mese, e così facendo si annullerà il codice natura “N3.2” (in pratica i valori si azzerano tra loro).
Si ritiene, altresì che, così operando, non si incorrerà in qualsivoglia sanzione, in particolare da “esterometro” (che sarebbe la parte meno preoccupante, 2,00 euro, anche ravvedibili).

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