IVA

22 Dicembre 2023

Forfetari 2023, la rettifica dell’Iva nei passaggi tra i regimi

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 32/E/2023 sulle modalità di rettifica dell’Iva in caso di passaggio da regime forfetario a ordinario a partire dall’anno successivo o con effetto immediato.

Tra i chiarimenti forniti dalla circolare 5.12.2023, n. 32/E emerge il trattamento della rettifica dell’Iva in caso di fuoriuscita dal regime forfetario dall’anno successivo, se si superano 85.000 euro di ricavi percepiti, ma non 100.000 euro, oppure dall’anno stesso, in caso di superamento anche della soglia di 100.000 euro.

Nel primo caso (superamento della soglia di 85.000 euro, ma non di 100.000 euro) il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo (dal 2024, se nel 2023 si supera tale soglia) ed è possibile rettificare l’Iva non detratta ai sensi dell’art. 19-bis2 D.P.R. 633/1972 ossia, in questo caso, nel modello Iva 2025, periodo d’imposta 2024.

L’Iva relativa ai beni (non ammortizzabili) e servizi non utilizzati entro il 31.12.2023 può essere rettificata in aumento in un’unica soluzione nella dichiarazione Iva dell’anno X+2, mentre l’Iva dei beni ammortizzabili, se non sono trascorsi 4 anni da quello della loro entrata in funzione (o 10 per i fabbricati), è rettificata in aumento con riferimento alle quote residue. Viene fornito un esempio:

  • 10.000 euro + Iva (2.200) di merci invendute in magazzino al 31.12.2023;
  • 5.000 euro + Iva (1.100) di un macchinario acquistato nel 2022.

Si rettificherà in aumento l’Iva a credito per 2.200 euro nella dichiarazione Iva 2025, periodo d’imposta 2024, per le merci e per 660 euro (ossia 1.100:5×3) per il macchinario.

Nel caso in cui si superino i 100.000 euro, invece, la fuoriuscita dal regime è immediata: se la fattura che determina il superamento del limite è emessa contestualmente all’incasso, tale fattura deve essere assoggettata a Iva; nel caso in cui invece l’incasso fosse successivo, gli obblighi Iva vanno assolti successivamente, quando si verifica l’incasso, integrando la fattura con una nota di variazione in aumento da inviare allo Sdi.

Tutte le altre cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate, ma non ancora fatturate, dal momento dell’incasso in poi vanno assoggettate a Iva. Tali operazioni andranno quindi ricomprese nella dichiarazione Iva 2024, periodo d’imposta 2023, mentre le operazioni precedenti all’incasso che ha portato al superamento del limite dei 100.000 non vanno inserite nella dichiarazione Iva.

Per quanto riguarda la rettifica dell’Iva, è possibile operarla nella dichiarazione Iva 2024, periodo d’imposta 2023, considerando il numero di mesi tra la data di acquisto del bene e la fuoriuscita dal regime forfetario. Riproponiamo l’esempio precedente nell’ipotesi di uscita al 1.10.2023 per superamento del limite di 100.000 euro: si rettificherà in aumento l’Iva a credito per 2.200 euro nella dichiarazione Iva 2024, periodo d’imposta 2023, per le merci e per 715 euro (ossia 1.100:5×3 anni + 220:12 mesi x 3 mesi) per il macchinario.

Per quanto riguarda le imposte dirette, in caso di superamento del limite di 100.000 euro già nel 2023, il 2023 verrà determinato integralmente con le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

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