Amministrazione del personale

04 Agosto 2023

Fringe benefit a 3.000 euro: ecco la dichiarazione del lavoratore

Con circolare 1.08.2023, n. 23/E l’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi sulla corretta applicazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori con figli a carico.

Il 1.08.2023 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’attesa circolare contenente i chiarimenti per la corretta applicazione del nuovo limite di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei fringe benefit, innalzato a 3.000 euro dall’art. 40 D.L. 48/2023, convertito nella L. 85/2023, ma solo per i lavoratori con figli a carico.

La condizione di figli a carico fa riferimento all’art. 12, c. 2 del Tuir, nel rispetto dei limiti reddituali ivi indicati (4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni; 2.840,51 euro per i figli di età superiore a 24 anni). La circolare in commento ha fornito alcune importanti precisazioni che possiamo riassumere come segue:

  • il limite maggiorato si applica ai titolari di redditi da lavoro dipendente ma anche di redditi a quest’ultimo assimilati (art. 50 del Tuir);
  • la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata al 31.12.2023, stante il principio di unitarietà del periodo d’imposta;
  • al superamento del limite (sia quello ordinario di 258,23 euro che quello di 3.000 euro), l’intero valore concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non la sola quota eccedente;
  • i fringe benefit a cui si applica il limite maggiorato possono comprendere anche il pagamento o il rimborso delle utenze domestiche (acqua, luce, gas).

Riguardo alla ripartizione del beneficio tra i genitori lavoratori, la circolare in commento ha definitivamente sgombrato il campo da ogni dubbio:

  • il beneficio si applica per intero (3.000 euro) a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché a carico di entrambi;
  • hanno diritto all’agevolazione anche i genitori lavoratori che non possono beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico ex art. 12 del Tuir perché beneficiari dell’assegno unico e universale (AUU);
  • entrambi i genitori hanno diritto al beneficio nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico interamente al genitore con il reddito più elevato.

Per l’applicazione del nuovo limite i lavoratori sono tenuti a produrre al sostituto d’imposta una dichiarazione contenente il codice fiscale dei figli a carico. La dichiarazione non ha una forma predeterminata e può essere resa con modalità concordate con il datore di lavoro. In ogni caso, è necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) per i successivi controlli.

Nel caso di perdita dei requisiti, avvenuta successivamente alla predetta dichiarazione, il lavoratore dovrà darne comunicazione al sostituto d’imposta e quest’ultimo è tenuto a recuperare a tassazione gli importi in precedenza esclusi, entro la scadenza prevista per il conguaglio di fine anno.

Dove presenti le RSU, i datori di lavoro che applicheranno il maggior limite in commento sono tenuti a effettuare un’informativa preventiva; tale informativa potrà tuttavia essere prodotta al più tardi entro la conclusione del periodo d’imposta 2023.

Infine, le somme pagate o rimborsate nel 2023 per le utenze di competenza del 2022 devono essere escluse dalla nuova agevolazione per evitare, ovviamente, la duplicazione del beneficio.

L’agevolazione è cumulabile con il bonus carburante (art. 1, c. 1 D.L. 59/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 23/2023) e a tal fine i sostituti d’imposta applicheranno i rispettivi limiti in modo distinto (200 euro per i buoni carburante; 3.000 euro per gli altri beni e servizi, compresi eventuali altri buoni carburante).


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