IVA

09 Febbraio 2023

Holding e detrazione costi auto

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 107/2023, afferma che non si applicano le limitazioni alla deducibilità dei costi ed alla detraibilità dell’Iva per le autovetture di proprietà della holding concesse in uso alle controllate.

Nessun limite alla deduzione dei costi e alla detraibilità dell’Iva per le autovetture che la società capogruppo concede in uso alle controllate. È questa in estrema sintesi la conclusione a cui giunge l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 107/2023 a una holding che, allo scopo di rafforzare i servizi alle società del gruppo, decide di acquisire direttamente le autovetture e metterle a disposizione delle controllate secondo le necessità delle stesse, sia nel caso di utilizzo esclusivamente aziendale che nel caso di utilizzo promiscuo, con eventuale assegnazione ai dipendenti delle società stesse.

A fronte della concessione in uso alle società del gruppo, la holding addebita il puro costo sostenuto, senza applicare alcuna maggiorazione, realizzando sostanzialmente un’operazione fiscalmente neutra. Il quesito verte sulla possibilità di dedurre interamente i costi (senza le limitazioni dell’art. 164 del Tuir) e detrarre interamente l’Iva (senza le limitazioni dell’art. 19-bis 1 D.P.R. 633/1972).

L’Agenzia delle Entrate, preso atto che il servizio concesso viene contrattualmente regolato tra le parti e che la società capogruppo dichiara di disporre di un’adeguata organizzazione che le consentirebbe di prestare tutta una serie di servizi alle controllate, ricorda sinteticamente i concetti posti a base del requisito della strumentalità. Nel caso prospettato, le autovetture in questione non sono utilizzate quali beni strumentali nell’attività della holding, ma sono acquistate con il preciso scopo di metterle a disposizione delle controllate. Questi beni, pertanto, sono da inquadrare alla stregua di beni oggetto dell’attività della capogruppo e, quindi, i relativi costi non soggiacciono alle limitazioni di cui all’art. 164 del Tuir ma sono deducibili secondo i criteri generali richiamati nell’art. 109 del Tuir.

Quanto alla detrazione dell’Iva, l’Agenzia afferma che, trattandosi di beni impiegati nell’effettuazione di operazioni imponibili, se ne presume un utilizzo esclusivo nell’esercizio dell’attività di impresa, con la conseguenza che l’Iva correlata ai costi di tali autovetture è completamente detraibile. L’analisi dell’Amministrazione Finanziaria si limita al quesito posto, nel senso che quanto appena detto vale solo ed esclusivamente nei confronti della holding che ha proposto il quesito e non entra nel merito del trattamento fiscale dei costi da parte delle controllate.

Sul fronte delle società che utilizzano i beni predetti, si ritiene che i criteri per la deduzione dei costi correlati al servizio ricevuto e per la detraibilità dell’Iva dovrebbero seguire le regole ordinarie, con applicazione, a seconda dell’utilizzo delle autovetture, delle limitazioni previste dal Tuir e dal decreto Iva. Ciò su cui l’Agenzia delle Entrate non si esprime, in quanto non oggetto specifico del quesito, è il fatto che il riaddebito dei costi da parte della holding avviene senza l’applicazione di alcuna maggiorazione di profitto. Tuttavia, nella parte finale della risposta, l’Agenzia delle Entrate precisa espressamente di non aver effettuato alcuna indagine finalizzata alla qualificazione della natura del contratto tra la holding e le controllate: un passaggio, questo, che prelude a una probabile contrarietà all’impostazione proposta dalla società istante.

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