Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto

04 Dicembre 2019

I benefici ex L. 92/2012 costituiscono aiuti di Stato

Anche le riduzioni dei contributi e dei premi devono essere comunicate al Registro nazionale aiuti di Stato (RNA).

La L. 92/2012 ha previsto un incentivo per l’assunzione di determinate categorie di lavoratori. Questo incentivo consiste in una riduzione per i datori di lavoro che si applica alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1.01.2013 con contratto di lavoro dipendente, anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi.

Le stesse riduzioni valgono per i datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate, oppure donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi con professionalità o appartenenti a un settore economico caratterizzato da disparità occupazionale di genere, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Se l’assunzione è a tempo determinato, la riduzione spetta fino a 12 mesi dalla data di assunzione e se il contratto a tempo determinato viene prorogato con un ulteriore contratto a tempo determinato la riduzione spetta comunque nel limite complessivo di 12 mesi dalla data della prima assunzione a tempo determinato. Se il contratto a tempo determinato viene trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al 18° mese dalla data dell’assunzione a tempo determinato. Se l’assunzione è effettuata direttamente con contratto a tempo indeterminato la riduzione spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione.

L’agevolazione consiste in una riduzione dei contributi e dei premi a carico del datore di lavoro ma sono previste condizioni per fruirne; in particolare, questo beneficio costituisce un aiuto di Stato, pertanto l’importo dello sgravio ottenuto da ogni beneficiario dovrà essere comunicato al Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), previsto dall’art. 52 L. 234/2012, con le modalità stabilite dall’art. 10 del Regolamento di cui al D.M. n. 115/2017, che riguarda specificatamente la registrazione degli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione.

Per effettuare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) è stato istituito presso il Mise ed è composto da una parte accessibile a tutti gli utenti e da una parte riservata alle autorità e ai soggetti che gestiscono gli aiuti.

Ai fini dei controlli previsti dal decreto n. 115/2017 gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendono concessi (per l’autoliquidazione dei premi assicurativi, per esempio, la sola indicazione nella dichiarazione dei salari delle retribuzioni parzialmente esenti equivale alla domanda di ammissione alla riduzione relativa), ma sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. A questo adempimento provvedono l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, l’Ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione degli aiuti i cui presupposti per la fruizione si verificano a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo Regolamento.

Il Registro consente ai soggetti concedenti di svolgere le verifiche alla concessione o all’erogazione delle agevolazioni, al fine di rispettare le regole sul cumulo dei benefici ed evitare il superamento del massimale di aiuto concedibile nel caso di aiuti de minimis.

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