Diritto del lavoro e legislazione sociale

22 Aprile 2024

Illegittimo il licenziamento per inabilità fisica senza repechage

La Cassazione ribadisce l’obbligo del datore di lavoro di provare l’impossibilità di adibire il dipendente a mansioni alternative, prima di procedere al licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica.

Licenziamento e inidoneità fisica – L’ordinanza 12.04.2024, n. 9937 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affrontato un tema delicato nel diritto del lavoro: l’illegittimità del licenziamento per inidoneità fisica del dipendente quando il datore di lavoro non ha considerato l’opportunità di adibire il lavoratore a mansioni alternative.

Questa decisione sottolinea la responsabilità dei datori di lavoro di valutare tutte le possibili soluzioni di ricollocazione professionale prima di procedere alla rescissione del rapporto lavorativo. In questo modo, si enfatizza l’importanza di supportare i dipendenti, cercando opzioni inclusive che promuovano un ambiente lavorativo più equo e accomodante.

Caso in esame – Il caso in esame riguarda il licenziamento di un dipendente, avvenuto in data 8.04.2015, a seguito di una presunta inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni assegnate. Il datore di lavoro, nel procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, aveva sostenuto l’impossibilità di individuare posizioni alternative compatibili con le condizioni di salute del lavoratore. I giudici di secondo grado, dopo l’esame delle circostanze e delle evidenze presentate, hanno confermato l’illegittimità del licenziamento, ritenendo insufficienti le argomentazioni addotte dall’azienda.

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