Accertamento, riscossione e contenzioso

31 Dicembre 2019

Impugnazione della cartella esattoriale per multe

Laddove si riceva la notifica di una cartella di pagamento per una multa non pagata, il ricorso dovrà essere proposto dinanzi al Giudice di Pace competente, nel termine di 30 giorni dalla notifica.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 22080/2017), a composizione del contrasto di orientamenti della giurisprudenza di legittimità, ha affermato il principio di diritto secondo cui l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del Codice della strada, va proposta ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 1.09.2011, n. 150 e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notifica del processo verbale di accertamento della violazione stradale.

Il termine per proporre ricorso, a pena di inammissibilità, è di 30 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento (Cass., sent. nn. 30774/2017, 1285/2018; 17042/2018). L’opposizione con cui si deduce l’illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa in ragione dell’omessa notifica del verbale di contestazione della violazione non era soggetta (prima della entrata in vigore del D.Lgs. 150/2011) al termine di 30 giorni stabilito dall’art. 22 L. 24.11.1981, n. 689, ma al termine di 60 giorni previsto dall’art. 204-bis Codice della Strada, atteso che, mancata la contestazione della violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale aveva funzione “recuperatoria”, in consonanza ai valori costituzionali dell’effettività della tutela giurisdizionale e dell’uguaglianza, tenuto conto che al ricorrente veniva, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato (così, Cass. sent. nn. 12412/2016 e 21043/2013). Questa dimensione applicativa, tuttavia, è stata superata a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7 del citato D.Lgs. 1.09.2011, n. 150 (recante “Dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della strada”) che prevede, appunto, al c. 3, che il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla data di contestazione della violazione o di notifica del verbale di accertamento (60 se il ricorrente risiede all’estero). Ai sensi dell’art. 36, c. 1 del detto Decreto, la norma si applica “ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso”, che è quella del 6.10.2011. Pertanto, in coerenza con i principi di diritto sopra richiamati, ma tenuto conto della normativa sopravvenuta, va affermato che in materia di violazioni del Codice della strada, l’opposizione, proposta dopo il 6.10.2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo), con cui si deduca l’illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell’omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di 30 giorni stabilito dall’art. 7, c. 3 del detto decreto legislativo (così, Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 31.01.2019, n. 2968).

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