Paghe e contributi

03 Gennaio 2023

Incentivi all’assunzione 2023: un primo sguardo

La legge di Bilancio ha previsto l’estensione al 2023 di alcune agevolazioni all’assunzione già esistenti, aggiungendone di nuove. Ecco una prima analisi, in attesa delle autorizzazioni della Commissione UE e delle istruzioni Inps.

Esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36

Come noto, la legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) aveva previsto diverse misure finalizzate alla riduzione del costo del lavoro, tra le quali spiccava quella riguardante le assunzioni di giovani under 36 per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1.01.2021 e il 31.12.2022: tale misura, nei fatti, è stata però applicabile soltanto fino al 30.06.2022, stante la mancata autorizzazione da parte della Commissione anche per l’ultimo semestre dell’anno ormai passato.

La L. 197/2022 ha esteso la suddetta misura alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato, verificatesi tra il 1.01.2023 e il 31.12.2023, apportando anche un’importante novità: in luogo del precedente importo massimo annuale di esonero (6.000 euro), è stato aumentato il limite a 8.000 euro, confermando, comunque, la durata del beneficio.

Essendo tale previsione una mera estensione della misura già conosciuta, si riepilogano i principali aspetti della stessa:

  • platea dei beneficiari – La misura è finalizzata a incentivare le assunzioni/trasformazioni di lavoratori che non abbiano compiuto il 36° anno di età (35 anni e 364 giorni) e che non abbiano mai lavorato a tempo indeterminato col medesimo o con altro datore di lavoro, non rilevando eventuali precedenti rapporti di apprendistato non proseguiti in contratto a tempo indeterminato;
  • rapporti incentivati e misura del beneficio – L’esonero riguarda assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2023 (con esclusione delle prosecuzioni di contratti di apprendistato alla fine del periodo di formazione) e consiste nella riduzione del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail, entro il (nuovo) limite di 8.000 euro annui, per un periodo massimo di 36 mesi (o 48 per i datori che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni del Mezzogiorno, quali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);
  • caratteristiche – La misura si rivolge ai datori di lavoro privati e può essere utilizzata soltanto nel rispetto delle condizioni di regolarità previste dalla L. 296/2006, nonché dei principi generali di fruizione degli incentivi contenuti nell’art. 31 D.Lgs. 150/2015;
  • particolari condizioni di spettanza – La misura prevede ulteriori condizioni necessarie per la corretta fruizione: il datore di lavoro, infatti, non deve aver proceduto nei 6 mesi precedenti, né procedere nei 9 mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Importante notare, infine, come, tale “nuova” disposizione sia subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne

La L. 178/2020 aveva previsto misure finalizzate alla riduzione del costo del lavoro riguardanti le assunzioni di donne c.d. “svantaggiate” effettuate tra il 1.01.2021 e il 31.12.2022: così come la precedente, anche la tale misura è stata applicabile soltanto fino al 30.06.2022, per i motivi già analizzati.

La nuova legge di Bilancio ha confermato il medesimo esonero contributivo per assunzioni effettuate tra il 1.01.2023 e il 31.12.2023, aumentandone il limite massimo di utilizzo annuo (da 6.000 a 8.000 euro) e confermandone la durata.

Le principali caratteristiche di tale agevolazione sono così riassumibili:

  • datori di lavoro destinatari – Il beneficio è utilizzabile da parte di tutti i datori di lavoro del settore privato;
  • lavoratrici per le quali spetta l’incentivo – L’esonero si applica in caso di assunzione di donne:
    • con almeno 50 di età e “disoccupate da oltre 12 mesi”;
    • di qualsiasi età, residenti in “Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea” e che siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi: il soggetto, dunque, deve risultare residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale, pur considerando che il rapporto di lavoro potrà svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
    • di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi: considerando che tali settori e professioni sono annualmente individuati con apposito decreto, per il 2023 è necessario fare riferimento al Decreto Interministeriale n. 327/2022;
    • di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. A tal fine, si ricorda che con l’espressione “prive di impiego regolarmente retribuito” si intendono donne che, negli ultimi 6 o 24 mesi, hanno avuto rapporti subordinati inferiori a 6 mesi o che hanno svolto attività di lavoro non subordinato la cui remunerazione, su base annuale, sia inferiore a taluni limiti (4.800 euro per lavoro autonomo; 8.145 per le co.co.co.);

  • rapporti di lavoro incentivati – Il beneficio sarà riconosciuto per:
    • le assunzioni a tempo determinato;
    • le assunzioni a tempo indeterminato;
    • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;

  • periodo agevolato – La durata massima dello sgravio dipende dalla tipologia di assunzione:
    • per 12 mesi, dalla data di assunzione a tempo determinato;
    • per 18 mesi, dalla data di assunzione a tempo indeterminato;
    • per 18 mesi complessivi, in caso di trasformazione a tempo indeterminato, a partire dalla data di instaurazione di un rapporto a termine.

  • misura dell’esonero – Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, la stessa è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali, esclusi premi Inail, a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui;
  • incremento occupazionale netto – Oltre alle altre condizioni di spettanza, intendendo con questo il rispetto delle previsioni di regolarità dell’art. 1, c. 1175 della L. 296/2006 e dei principi generali previsti dall’art. 31 D.Lgs. 150/2015, l’agevolazione è subordinata al fatto che l’assunzione (proroga o trasformazione) realizzi un incremento occupazionale, calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.) secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Come per la precedente, infine, anche l’efficacia di detta agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Esonero contributivo per l’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza

La L. 197/2022 istituisce, infine, un beneficio contributivo riguardante i beneficiari del reddito di cittadinanza.

In particolare, è riconosciuto, ai datori di lavoro privati che, nel periodo 1.01.2023-31.12.2023, assumono o trasformano a tempo indeterminato percettori del reddito di cittadinanza, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il beneficio, che risulta essere alternativo all’esonero previsto dall’art. 8 D.L. 4/2019 sempre rivolto ai percettori di Reddito di cittadinanza, è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Anche l’efficacia della suddetta misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Decontribuzione Sud

A tutto quanto sopra, anche se non prevista dalla legge di Bilancio per il 2023 ma da quella per il 2021 (L. 178/2020), è necessario aggiungere la recente proroga fino al 31.12.2023 della c.d. “decontribuzione Sud”: con il messaggio n. 4593/2022, infatti, l’Inps ha confermato la possibilità di utilizzo della riduzione (nella misura del 30%) fino alla fine del nuovo anno, stante la decisione della Commissione UE del 6.12.2022.

La decontribuzione, comunque, continua a non trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti esclusi dall’art. 1, c. 162 della legge di Bilancio 2021. Si rimanda, comunque, alla circolare Inps n. 90/2022 per le modalità di fruizione.

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