Accertamento, riscossione e contenzioso

13 Marzo 2024

Inerenza dei costi, prova a carico del contribuente

La Corte di Cassazione ribadisce il vecchio orientamento ante riforma e continua ad addossare al contribuente l’obbligo di dimostrare il nesso causale dei costi con l’esercizio dell’impresa. 

La Cassazione, con la sentenza 7.03.2024, n. 6114, è stata investita in ordine all’onere della prova in tema di inerenza di determinati costi testualmente ritenendo che “In tema di imposte sui redditi delle società, il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito (e non dall’art. 109, c. 5 del Tuir, riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si raccordano con una sfera estranea a essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo. Peraltro, l’onere di provare e documentare l’imponibile maturato e dunque la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d’impresa, grava sul contribuente” (Cass. Sez. V, sent. 21.11.2019, n. 30366).

In tema di Iva, ai fini della detrazione di un costo, la prova dell’inerenza del medesimo quale atto d’impresa, ossia dell’esistenza e della natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell’onere di dimostrare l’imponibile maturato (Cass., Sez. V, sent. 17.07.2018, n. 18904).

La sentenza non appare condivisibile, in quanto non considera in alcun modo l’innovato rapporto processuale in ordine all’onere della prova come introdotto dal comma 5-bis dell’art. 7 D.Lgs. 546/1992.

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