Imposte dirette

11 Maggio 2020

Inquadramento fiscale dell'ippoturismo

  • L’economia equestre svolge un ruolo importante nell’educazione e si è rivelata innovativa; si tratta di utilizzare in modo efficace la risorsa che il cavallo rappresenta durante tutto il suo ciclo vitale.
  • Attività agricola connessa – Fiscalmente non sempre l’ippoturismo può essere considerato attività agricola connessa, capace di generare reddito agrario a norma dell’art. 32 del Tuir. In particolare, se connessa, in base al disposto del dell’art. 2135,c. 3 del C.C., può rientrarvi; altrimenti è destinato a generare reddito d’impresa.
  • Attività connessa e ippoturismo – L’attività di ippoturismo non può essere considerata un’attività connessa, offerta nell’ambito dell’agriturismo, a meno che non venga esercitata in maniera integrata con l’attività agricola principale (interpello Ag. Entrate 27.12.2018, n. 138).
  • Iva e ippoturismo – Occorre distinguere tra cavalli per l’alimentazione umana e cavalli destinati ad altri usi:
    • 10% – La tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. 633/1972, prevede l’aliquota Iva del 10% per le cessioni di cavalli destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari, cioè, in sostanza, destinati all’alimentazione, anche non umana.
    • 22% – Invece, se il cavallo è destinato a usi diversi, per esempio all’esercizio dell’attività attività agonistica (equitazione negli agriturismi), si applica l’aliquota ordinaria nella misura del 22%.
    • Percentuale di compensazione – In ambedue i casi la percentuale di compensazione è pari al 7,30%.

  • Pensione per cavalli – L’imprenditore agricolo che non esercita attività di allevamento, se intende avviare un’attività di pensione per cavalli di proprietà di terzi, utilizzando per il mantenimento degli stessi i prodotti ottenuti dalla propria azienda (fieno, avena, orzo ecc.), e per i giacigli la paglia, nonché la forza lavoro (dipendenti) dell’azienda agricola, determinerà il reddito equiparandolo a una prestazione di servizi agricoli.

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