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22 Febbraio 2023

La comunicazione dei crediti energetici non utilizzati

Entro il 16.03.2023 dovranno essere comunicati i crediti di imposta energetici del terzo e quarto trimestre 2022 non ancora utilizzati alla data di presentazione della comunicazione, pena l’impossibilità di fruire dei crediti stessi.

Entro il 16.03.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta energetici (art. 1, cc. 3 e 4 D.L. 18.11.2022, n. 176) devono inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione relativa all’importo del credito maturato ma non ancora fruito, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito stesso.

Sono oggetto di comunicazione i seguenti crediti di imposta:

  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’art. 1, cc. 1 e 2 D.L. 176/2022, relativi al mese di dicembre 2022;
  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’art. 1, c. 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4 D.L. 23.09.2022, n. 144, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’art. 6 D.L. 9.08.2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.09.2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022;
  • credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022, di cui all’art. 2 D.L. 23.09.2022, n. 144.

La comunicazione è presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate dal 16.02 al 16.03.2023 secondo il “Modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici” e le relative istruzioni approvati con provvedimento del 16.02.2023, n. 44905.

Nel quadro A “comunicazione dei crediti maturati” occorre riportare, per ciascuna tipologia di credito:

  • il codice credito equivalente al codice tributo utilizzato per la compensazione;
  • l’importo di riferimento, ossia l’importo della spesa agevolata su cui è calcolato il credito;
  • l’importo del credito maturato.

Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data della comunicazione stessa. Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata.

Allo stesso modo è scartata la comunicazione quando il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia delle Entrate l’eventuale cessione del credito, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito.

La comunicazione non deve essere inviata, invece, nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.

A decorrere dal 17.03.2023, il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito residuo in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 (modello F24). Sempre a decorrere dal 17.03.2023, il modello F24 è scartato nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato.

Il termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta è fissato al 30.09.2023 con l’eccezione del credito di imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca; queste ultime hanno tempo fino al 30.06.2023 per utilizzare il credito.

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