Amministrazione del personale

29 Dicembre 2023

Lavoratori PA: visite fiscali con fasce orarie come il settore privato

L’Inps fornisce le indicazioni operative per l’espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari dopo la sentenza 16305/2023 del TAR Lazio.

L’Inps, con il messaggio 22.12.2023, n. 4640, dopo la sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio n. 16305/2023, ha fornito le necessarie indicazioni operative per l’espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari. Nello specifico, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici dovranno essere effettuate dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).

Con la richiamata sentenza, il TAR del Lazio ha affermato che la mancata armonizzazione della disciplina dei controlli medico fiscali tra settore pubblico e privato ha determinato una disparità di trattamento del tutto ingiustificata, considerato che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito.

L’art. 18 D.Lgs. 75/2017 ha novellato l’art. 55-septies D.Lgs. 165/2001, modificando il c. 5-bis stabilendo che “al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione (..) sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l’accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze per malattia”.
Per dare attuazione a tale disposizione, è stato emanato il D.M. 17.10.2017, n. 206 che, tuttavia, non è stato in grado di attuare l’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato alla quale era chiamato.

Un’organizzazione sindacale e alcuni pubblici dipendenti hanno adito il TAR Lazio per l’annullamento del decreto ministeriale citato, adducendo violazione e falsa applicazione della legge, ingiustizia manifesta, irragionevolezza e illogicità. Per il TAR, nella determinazione delle fasce orarie di reperibilità, il decreto ministeriale citato non ha assicurato l’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato e il mantenimento delle fasce orarie differenti, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell’arco di una giornata) appare decisamente più penalizzante per i dipendenti pubblici.

Il TAR ha poi argomentato che tale differenziazione è indicativa, altresì, di uno sviamento di potere: la stessa motivazione addotta dall’Amministrazione nell’interlocuzione con il Consiglio di Stato (il mancato allineamento delle fasce di reperibilità per il settore pubblico a quelle del privato è dovuto ad una minore incisività della disciplina dei controlli) è una dimostrazione del fatto che si parte dall’idea che per il settore pubblico servano controlli rafforzati. Tali controlli ripetuti, associati a una restrizione delle ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dall’art. 32 della Costituzione.

Ciò posto, nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza in argomento), sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nell’art. 55-septies, c. 5-bis D.Lgs. 165/2001, richiamato in sentenza, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nelle stesse fasce orarie previste per i lavoratori del settore privato.

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