Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto

28 Novembre 2023

Manovra 2024, la ritenuta sui bonifici parlanti passa dall’8 all’11%

Fatti salvi interventi dell’ultimo minuto, la legge di Bilancio per il prossimo anno prevede un innalzamento corposo della ritenuta sui bonifici necessari per fruire delle detrazioni fiscali.

Bonus edilizi con ritenuta sui bonifici parlanti in rialzo dall’8% all’11% dal 1.03.2024. L’opzione per la cessione e lo sconto in fattura, però e con particolare riferimento alla detrazione maggiorata, potranno essere utilizzati anche nel 2024. Queste le novità di questi giorni sul tema dei bonus edilizi, riferibili alla possibilità di eseguire la cessione od ottenere lo sconto in fattura, ai sensi dell’art. 121 D.L. 34/2020, e alla ritenuta di acconto sui bonifici, di cui all’art. 25 D.L. 78/2010.

L’accesso alla possibile cessione o all’ottenimento dello sconto in fattura dei crediti, anche da superbonus del 70%, per il 2024 è stata confermata in una recente risposta a una precisa interrogazione in sede di Commissione Finanze della Camera (Q.T. n. 5-01516). Sul punto, gli Uffici del Ministero hanno sintetizzato il quadro normativo esistente evidenziando, con particolare riferimento alla detrazione maggiorata (superbonus), che l’agevolazione spetta:

  • nella misura del 70% per le spese sostenute dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone (art. 119, c. 9, lett. a) D.L. 34/2020);
  • al 110% per le spese sostenute su edifici residenziali o unità immobiliare a destinazione abitativa situati in Comuni o Regioni interessati da eventi sismici nelle quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza (art. 119, c. 8-ter) e per quelle sostenute dagli enti non commerciali (Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale) che svolgono attività di servizi sociosanitari e assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie (art. 119, c. 10-bis).

Sul punto, però, è stato precisato che, dopo l’intervento del D.L. 11/2023, che, di fatto, ha bloccato le cessioni delle detrazioni e lo sconto in fattura a partire dal 17.02.2023 è sempre possibile, ai sensi dell’art. 2, esercitare l’opzione per la cessione e/o per lo sconto in relazione alle spese sostenute per gli interventi ammessi alla detrazione maggiorata (superbonus) sempre che, alternativamente, in data anteriore al blocco (fino al 16.02.2023):

  • sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • sia stata adottata la delibera assembleare con approvazione dell’esecuzione dei lavori;
  • sia stata presentata istanza per acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Si ricorda, inoltre, che è stata prorogata tale possibilità anche per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp), cooperative di abitazione, Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale in relazione a immobili danneggiati da eventi sismici, di cui all’art. 119, c. 8-ter, primo periodo D.L. 34/2020 e per gli interventi eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi metereologici verificatesi a partire dal 15.09.2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (deliberazioni Consiglio dei ministri 16.09.2022 e 19.10.2022) collocati nella Regione Marche.

Inoltre, con la legge di Bilancio 2024, viene innalzata dall’8% all’11% la ritenuta applicata dalle banche e dalle poste sui bonifici parlanti utilizzati dai contribuenti ai fini dell’ottenimento dei bonus edilizi, a decorrere dal 1.03.2024.

È noto, infatti, che ai pagamenti eseguiti dai committenti alle imprese esecutrici, in sede di accredito dei bonifici, viene operata una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell’art. 25 D.L. 78/2010.

Sotto il profilo operativo, è stato chiarito (circ. Ag. Entrate n. 40/E/2010) che, dalla base di calcolo della ritenuta, deve essere scomputata l’Iva, determinata forfettariamente, con l’aliquota più elevata (ora pari al 22%) e che i soggetti obbligati (banche e poste) devono operare le ritenute d’acconto, con obbligo di rivalsa, all’accredito dei pagamenti al beneficiario, eseguire il corrispondente versamento, mediante il modello F24, rilasciare la certificazione delle ritenute d’acconto eseguite al beneficiario stesso, mediante la Certificazione Unica e, infine, comunicare all’Amministrazione Finanziaria i dati concernenti i pagamenti effettuati e le ritenute operate e versate, mediante la trasmissione telematica della Certificazione Unica, dei dati relativi ai bonifici e del modello 770 (provv. Ag. Entrate n. 94288/2010).

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