Diritto del lavoro e legislazione sociale

22 Gennaio 2024

Minori al lavoro: i limiti collegati all’orario

Le attività a cui può essere adibito il minore sono fortemente vigilate e limitate, in funzione del rispetto dell’integrità psicofisica del soggetto e della tutela di salute e sicurezza: massima attenzione è dedicata anche all’orario di lavoro del minore.

Gli artt. 15 e 17 L. 977/1967 analizzano nello specifico il regime di lavoro notturno: l’art.15 sancisce un generale divieto di adibire il minore a lavoro notturno e definisce come notte il periodo di 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22:00 e le ore 6:00 o tra le ore 23:00 e le ore 7:00, ricalcando quanto previsto dal D.Lgs. 66/2003.

A questa regola generale il successivo art. 17 della norma in parola prevede le seguenti eccezioni:

  1. lavoro dei bambini, ove autorizzato, per svolgere attività a carattere culturale, artistico, pubblicitario e sportivo: possibile prestare attività fino alle 24:00 con un riposo minimo continuativo pari a 14 ore;
  2. adolescenti che hanno compiuto 16 anni: possibilità di svolgere attività di lavoro notturno per cause di forza maggiore, purché tale lavoro sia temporaneo, solo nel caso in cui non vi siano adulti disponibili a prestare attività in tale fascia e previo riposo compensativo per pari numero di ore, da godere in aggiunta ai normali riposi giornalieri e settimanali, da fruire entro 3 settimane.

Tale condizione deve essere tempestivamente comunicata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente.

Al di fuori del contesto del lavoro notturno, normalmente vietato al minore, anche il normale orario di lavoro gode di una disciplina speciale che deroga dalle previsioni ordinarie del D.Lgs. 66/2003, definita dagli artt. 18-23 L.977/1967.

L’art. 18 prevede che i bambini, liberi da impegni scolastici, non possano superare le 7 ore di lavoro giornaliero per un totale di 35 ore settimanali; tale limite è innalzato per gli adolescenti a 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali.

La norma in parola prevede un rispetto rigido e tassativo di tali disposizioni, a cadenza quotidiana e inibendo di conseguenza la possibilità in capo al minorenne di svolgere ore di lavoro straordinario.
Il successivo art. 20 regolamenta i riposi giornalieri del minore, stabilendo che:

  • l’attività continuativa giornaliera non può superare le 4,5 ore;
  • per le attività giornaliere superiori a 4,5 ore totali è obbligatorio prevedere una pausa intermedia di almeno un’ora;
  • il limite di 4,5 ore è ridotto a 3 in caso di prestazione di attività particolarmente gravose, o può essere soggetto a regole alternative stabilite dall’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente.

Precise disposizioni sono fornite inoltre in tema di riposo settimanale, trattato all’art. 22: ai minori deve sempre essere garantito un riposo settimanale di almeno due giorni, possibilmente consecutivi, di cui uno coincidente con la domenica. Per comprovate ragioni di carattere tecnico/organizzativo, l’art. 22 dispone la possibilità di ridurre tale periodo di riposo, imponendo comunque un limite minimo pari a 36 ore consecutive.

Inoltre, nel caso in cui il minore sia impiegato in attività a carattere culturale, artistico, pubblicitario e sportivo, il giorno di riposo può non coincidere con la domenica.

Anche la disciplina relativa alla ferie prevede una regolamentazione ad hoc: i minori che non hanno compiuto 16 anni hanno diritto ad un periodo minimo di 30 giorni ferie, che si abbassa a 20 per i minori che hanno compiuto 16 anni; in questo caso, ove il CCNL applicato dall’azienda preveda una maturazione più favorevole rispetto ai 20 giorni, si applicheranno le disposizioni del CCNL.

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