Lavoro

01 Settembre 2023

Trattamento integrativo speciale nel settore turismo

Con la circolare 29.08.2023, n. 26/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori dettagli per il calcolo e l’erogazione del trattamento integrativo speciale.

Ad appena 20 giorni dalla pubblicazione della risoluzione n. 51/E, L’Agenzia delle Entrate torna sull’argomento rilasciando qualche primo chiarimento ai molteplici dubbi applicativi del trattamento integrativo in questione. Ribadendo che il trattamento integrativo speciale spetta nella misura del 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per prestazioni di lavoro notturno e lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi nel periodo compreso dal 1.06 al 21.09.2023, l’Agenzia delle Entrate, rifacendosi letteralmente alla relazione tecnica della legge di conversione del D.L. 48/2023, conferma l’interpretazione che, in linea con la ratio della norma, intenderebbe utili al calcolo le competenze erogate a titolo di straordinario effettuato nei giorni festivi o di lavoro notturno in qualsiasi giorno effettuato, anche feriale.

La circolare aggiunge inoltre che ai fini della definizione di lavoro notturno e di lavoro straordinario occorre far riferimento alla disciplina giuslavoristica, con particolare riguardo al D.Lgs. 66/2003, facendo un espresso richiamo alla definizione legale contenuta all’art. 1 che in ogni caso, ai sensi dell’art. 5, c. 2 (lavoro straordinario) e art. 13, c. 2 (lavoro notturno), fa salve le discipline specificamente individuate dalla contrattazione collettiva.

Però, considerato che gran parte dei contratti collettivi nazionali adotta una individuale disciplina sulle modalità di esecuzione delle prestazioni straordinarie e notturne e che un C.C.N.L. è applicabile in relazione al tipo di attività svolta individuata nella declaratoria di applicazione, permane ancora il dubbio su quali siano i settori designati dall’art. 39-bis della L. 85/2023, ovvero se tutte le attività del comparto turistico, ricettivo e termale, di cui alla sezione Ateco “I – Attività dei servizi di alloggio e ristorazione”, quindi identificabili nei codici Ateco “55 – Alberghi e strutture simili” e “56 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile”, oppure le sole strutture turistico-alberghiere.

Confermato che il trattamento integrativo può essere erogato solo se il reddito di lavoro dipendente conseguito dal richiedente nel periodo d’imposta 2022 non è superiore a 40.000 euro e che il trattamento è erogabile solo previa richiesta del lavoratore, il sostituto d’imposta potrà tracciarne l’adempimento con l’acquisizione e conservazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 445/2000.

Fermo restando che il trattamento integrativo speciale spetta in relazione alle prestazioni di lavoro straordinario festivo e/o di lavoro notturno effettuate annotate sul LUL fino al 21.09.2023, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che potrà comunque essere erogato al lavoratore anche successivamente a tale data, a partire dalla prima mensilità paga utile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, avendo così il sostituto d’imposta (datore di lavoro) la possibilità di liquidare e recuperare in compensazione anche eventuali arretrati riferiti a mesi precedenti non ancora erogati. Il sostituto d’imposta provvederà a indicare nella certificazione unica relativa al periodo d’imposta 2023 il trattamento integrativo speciale erogato al lavoratore, senza ulteriormente specificare se il modello ospiterà anche l’indicazione delle somme spettanti e non erogate che il lavoratore potrà autonomamente recuperare in sede di dichiarazione dei redditi.

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