Amministrazione e bilancio

01 Settembre 2021

Modello 770/2021: le operazioni straordinarie

Per prima cosa è necessario distinguere tra le situazioni che hanno o meno determinato l’estinzione del sostituto d’imposta.

La gestione delle operazioni straordinarie nel modello 770 non è variata rispetto agli anni precedenti, ma merita sicuramente un approfondimento e un ripasso. Si richiamano in partenza le istruzioni per la compilazione del modello, le quali sono molto dettagliate sul tema.

Innanzitutto, quando ci si trova a dover gestire uno di tali istituti, è necessario distinguere tra le operazioni straordinarie che abbiano o meno determinato l’estinzione del sostituto d’imposta. A sua volta, in caso di estinzione, si dovrà distinguere tra:

  • operazioni con prosecuzione dell’attività da parte del dichiarante;
  • operazioni senza prosecuzione dell’attività.

In presenza di operazioni straordinarie che non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d’imposta, gli obblighi dichiarativi fanno carico a tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni. Sia il sostituto cedente che il sostituto subentrante dovranno pertanto inviare autonomamente il modello 770.

In caso di operazioni con estinzione del precedente sostituto d’imposta e prosecuzione dell’attività da parte del dichiarante, chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare un’unica dichiarazione dei sostituti d’imposta che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell’anno in cui il soggetto estinto ha operato. Se tali operazioni sono avvenute nel corso del 2020 o del 2021, prima della presentazione della dichiarazione, il dichiarante dovrà compilare i singoli quadri per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante e a ciascuno dei soggetti estinti, mentre il quadro SX sarà unico. Nello spazio contraddistinto dalla dicitura “Codice fiscale” in alto a destra di ciascun quadro, il soggetto che presenta il modello 770 inserirà il proprio codice fiscale, mentre nel rigo “Codice fiscale del sostituto d’imposta” inserirà quello del soggetto estinto.

Stessa procedura sarà seguita in caso di successione mortis causa con prosecuzione dell’attività da parte dell’erede. In caso invece di operazioni con estinzione del precedente sostituto d’imposta senza prosecuzione dell’attività da parte del dichiarante, la dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto. Nel frontespizio del modello, nel riquadro “dati relativi al sostituto” e nei quadri che compongono la dichiarazione, dovranno essere indicati i dati del sostituto d’imposta estinto e il suo codice fiscale; il liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione, dovrà invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio “dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione”.

La medesima procedura è prevista in caso di successione ereditaria qualora l’attività non sia proseguita da altri.

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