Diritto

28 Novembre 2022

Non si sospende il decorso della prescrizione in caso di separazione

La sospensione della prescrizione per la restituzione di somme pagate da un coniuge per spese relative a un immobile in comproprietà con l'altro coniuge non opera in caso di loro separazione.

Il Codice Civile prevede, durante il matrimonio, la sospensione del decorso della prescrizione del credito che un coniuge vanta nei confronti dell’altro. È facile comprendere il motivo che ha indotto il legislatore a dettare una norma in tale senso: un coniuge ha difficoltà a pretendere un proprio credito nei confronti dell’altro per non turbare il proprio rapporto durante il loro matrimonio.

Ma nel caso in cui marito e moglie si separano? La giurisprudenza più recente ha mutato l’interpretazione dell’istituto della sospensione della prescrizione in regime di separazione dei coniugi, cioè allorquando è cessato il rapporto di convivenza e comunione coniugale.

È intervenuta recentemente la Cassazione civile, sez. I, 2.11.2022, n. 32212, relativamente al credito vantato da un coniuge separato nei confronti dell’altro per la restituzione di somme pagate per spese relative a un immobile in comproprietà con l’altro coniuge. In tal caso, non si applica la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 1, c.c., tenuto conto dell’evoluzione della normativa e della coscienza sociale. Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza.

È stato superato, pertanto, il tradizionale orientamento secondo cui la regola della sospensione del decorso della prescrizione dei diritti tra i coniugi, deve ritenersi operante sia nel caso che essi abbiano comunanza di vita, sia ove si trovino in stato di separazione personale, implicando questa solo un’attenuazione del vincolo. La tradizionale interpretazione, infatti, sostanzialmente fondata sul tenore letterale della norma di cui all’art. 2941 c.c., n. 1, e sul rilievo che il regime di separazione dei coniugi comporta una mera attenuazione e non l’elisione del vincolo scaturente dal matrimonio, era stata modificata già con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 7981/2014. Nel regime di separazione e con la conseguente cessazione della convivenza, vengono meno la presunzione di paternità di cui all’art. 232 c.c., e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione. Il principio di tassatività delle cause di sospensione della prescrizione ha condotto la Corte di Cassazione nella pronuncia del 2014 a una interpretazione restrittiva dell’art. 2941 c.c., n. 1, escludendo l’applicabilità della sospensione della prescrizione ai rapporti tra coniugi non più in comunione di vita, e non ne postula l’applicazione a fattispecie o rapporti diversi da quello considerato dalla norma.

Con il nuovo orientamento la Corte di Cassazione ha valorizzato, pertanto, la sostanziale esautorazione dei principali effetti del vincolo coniugale presente sia nella fase della separazione sia in quella del divorzio, indicando a titolo di esempio, come in precedenza esposto, la cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all’art. 232 c.c., la sospensione degli obblighi di collaborazione e fedeltà.

In conclusione, la prescrizione dei crediti di un coniuge nei confronti dell’altro coniuge viene sospesa soltanto in costanza di matrimonio e viene meno ogni ipotesi di sospensione anche quando si instaura semplicemente il regime di separazione.

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