Paghe e contributi

22 Gennaio 2024

Certificazione Unica 2024

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 15.01.2024, n. 8253, ha approvato definitivamente la CU 2024, relativa all’anno di imposta 2023.

Le novità più importanti che troviamo nel modello 2024 sono le seguenti:

  • mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico;
  • riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico;
  • innalzamento a 3.000 euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico;
  • indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale;
  • rideterminazione della riduzione Irpef spettante al comparto sicurezza e difesa.

Redditi lavoro sportivo

All’interno della CU 2024 è stata inserita la nuova sezione “redditi di lavoro sportivo” composta dai punti 781 a 786.

Nei punti 781 e 784, va indicato l’importo lordo del reddito di lavoro sportivo svolto nell’ambito delle attività dilettantistiche, comprensivo dell’importo della franchigia di 15.000 euro.

Nei punti 782 e 785 va indicato l’importo lordo delle retribuzioni riconosciute ai lavoratori sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni, comprensivo dell’importo della franchigia di 15.000 euro.

Nei punti 783 e 786 vanno indicati i redditi già riportati nei punti 1 e 2 che non derivino né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell’ambito delle attività dilettantistiche né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell’ambito delle attività professionistiche.

Fringe benefit

Nel punto 474 va indicata la quota di erogazioni in natura e dei compensi in natura comunque erogati indipendentemente dal loro ammontare per i quali l’art. 51, c. 3 del Tuir ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore o uguale a 258,23 euro. Si precisa che nel caso in cui venga effettuata un’erogazione in natura di cui all’art. 51, c. 3 del Tuir, in sostituzione del premio di risultato l’intero importo di detta erogazione deve essere riportato nel presente punto.

Con l’art. 40 D.L. 4.05.2023, n. 48 è stato previsto per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall’art. 51, c. 3 del Tuir. È bene precisare che tra i fringe benefit, riconosciuti ai lavoratori con figli fiscalmente a carico, sono inclusi anche le somme erogate o rimborsate da parte del datore di lavoro, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2024 – REDDITI 2023

Incontro e-learning accreditato del percorso Video Lavoro. 2 CFP per iscritti ODCEC e per Consulenti del Lavoro.

Nel punto 475 deve essere riportata la quota di erogazione in natura comunque erogata indipendentemente dal loro ammontare per i quali la norma ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore o uguale a 3.000 euro. Nell’ipotesi in cui tali erogazioni superino il valore di 3.000 euro, l’intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria. Si precisa che nel caso in cui venga effettuata un’erogazione di fringe benefit di cui all’art. 40 D.L. 4.05.2023, n. 48, in sostituzione del premio di risultato l’intero importo di detta erogazione deve essere riportato nel presente punto.

Tassazione mance

Nel punto 655 va indicato l’importo delle mance assoggettato a tassazione ordinaria. Nei punti da 656 a 663 vanno indicati i dati relativi alle mance erogate da altri soggetti. Nei punti 656 e 657 vanno indicate le mance erogate da altri soggetti assoggettate ad una diversa tassazione rispetto a quella operata dai precedenti sostituti d’imposta. In particolare, nel punto 656 va indicato l’importo delle mance già assoggettato dal precedente sostituto ad imposta sostitutiva e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle a tassazione ordinaria.
Nel punto 657 va indicato l’importo delle mance già assoggettato dal precedente sostituto a tassazione ordinaria e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle ad imposta sostitutiva.

Nel punto 658 indicare il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto le mance. Nel caso in cui le somme in oggetto siano state assoggettate dal precedente sostituto, a tassazione ordinaria e in sede di conguaglio vengano per l’intero ammontare assoggettate ad imposta sostitutiva si dovranno compilare i punti 658 (codice fiscale del precedente sostituto) e 663 (somme erogate dal precedente sostituto assoggettate a tassazione ordinaria). Le medesime modalità di compilazione dei predetti punti dovranno essere seguite anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

Trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale

L’art. 39-bis D.L. 4.05.2023, n. 48 ha previsto un trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario rese dal 1.06.2023 al 21.09.2023. Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, i quali nel periodo d’imposta 2022 sono stati titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro.

Nel punto 479 indicare l’importo del trattamento integrativo speciale erogato al lavoratore.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits