IVA

23 Gennaio 2024

Novità del modello Iva 2024

Con provvedimento del 15.01.2024, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione Iva 2024. Il modello introduce una serie di novità, che ricalcano le diverse misure stabilite nel corso del 2023.

Con provvedimento 15.01.2024, n. 8230 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione Iva 2024, relativa all’anno 2023. Il modello dovrà essere presentato, esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1.02.2024 e il 30.04.2024.

Emergenza Covid

Nel nuovo modello sono stati eliminati i riferimenti agli importi sospesi a seguito dell’emergenza Covid. In particolare, è stato eliminato il rigo VA16, in precedenza riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Nuova percentuale di compensazione per gli animali vivi della specie bovina e suina

Per l’anno 2023, la L. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) non ha rinnovato la previsione che fissava al 9,5% la percentuale di compensazione per gli animali vivi della specie bovina e suina. Di conseguenza, dal 1.01.2023, la percentuale di compensazione applicabile alle cessioni e agli acquisti di animali vivi della specie bovina e suina è ridiventata, rispettivamente, pari al 7% e al 7,3%. Per effetto di queste modifiche, nei righi VE4, VF5 e VF42 del modello Iva 2024 è stata aggiunta la percentuale di compensazione del 7%.

Eccedenza a credito da Gruppo Iva cessato

Nell’ambito del quadro VL, in particolare nella sezione 2 nel rigo VL8, è stato inserito il campo 3 per indicare l’eccedenza a credito risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo Iva cessato o dall’ultimo Prospetto Iva 26 PR della liquidazione Iva di gruppo cessata.

Attività oleoturistica

Nell’ambito del quadro VO, nella sezione 3, rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario.
In particolare, nel rigo VO36, la casella 1 deve essere barrata dai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica che hanno optato per la detrazione dell’Iva e per la determinazione del reddito nei modi ordinari (e che, pertanto, comunicano di non avvalersi della determinazione forfetaria dell’imposta). L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca. Viceversa, la casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell’opzione.

Righi eliminati

Rispetto alla precedente annualità, nel modello Iva 2024 sono state effettuate le seguenti eliminazioni:

  • il quadro VB, previsto per consentire l’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista dall’art. 2, c. 36-viciester D.L. 138/2011;
  • ai fini del calcolo del pro rata di detrazione, il campo 9 del rigo VF34, riservato alle operazioni esenti di cui all’art. 1, cc. 452 e 453 L. 178/2020 (legge di Bilancio 2021);
  • il rigo VS23, riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19;
  • il quadro CS, originariamente previsto per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario previsto dall’art. 37 D.L. 21/2022 (c.d. “decreto Energia 2022”) di provvedere ai relativi adempimenti dichiarativi.

Termine di invio della dichiarazione annuale Iva

Infine, si ricorda che il D.P.R. 22.07.1998, n. 322 non prevede un termine di consegna della dichiarazione ai soggetti incaricati della relativa trasmissione (ex art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998) abilitati al servizio Entratel, ma stabilisce unicamente il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate (ovvero, per la dichiarazione annuale Iva 2024, nel periodo tra il 1.02.2024 e il 30.04.2024).

Si ricorda che (ex artt. 2 e 8 D.P.R. 322/1998):

  • le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono valide (fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge);
  • le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

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