IVA

26 Marzo 2020

Prescrizione decennale per il credito Iva

La Cassazione ha sancito che l’indicazione di tale voce nel quadro VX o nel quadro RX costituisce manifestazione di volontà di ottenere il rimborso.

Con la dichiarazione Iva (la cui trasmissione telematica è stata prorogata dal 30.04.2020 al 30.06.2020, con il Decreto ”Cura Italia”) si dà l’avvio alla campagna delle dichiarazioni fiscali per l’anno d’imposta 2019. Il rimborso dell’Iva è disciplinato dall’art. 21, c. 2 D.Lgs. 546/1992, il quale prevede che “la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.

La Cassazione Civile, con uniforme orientamento, si è pronunciata più volte sul caso, sancendo che la relativa prescrizione è decennale, in difformità alla disposizione legislativa citata del 1992. Secondo l’ordinanza 17.10.2019, n. 26371, la prescrizione del credito IVA è decennale poiché l’istanza di rimborso (quadro VR), da presentare per l’avvio del procedimento di esecuzione del rimborso, ai sensi dell’art. 38-bis, c. 1 D.P.R. 633/1972, non costituisce elemento per avere il diritto al rimborso, ma solo il presupposto per l’esigibilità del credito.

La controversia era sorta in seguito al ricorso presentato da una società, contro il diniego dell’Agenzia delle Entrate al rimborso Iva richiesto dalla contribuente, poiché il quadro VR era stato presentato oltre il termine biennale. Anche la Commissione Tributaria Regionale si era espressa a sfavore della società; quest’ultima sosteneva la tesi secondo cui, pur non avendo presentato il modello VR, aveva compilato il quadro della dichiarazione, esponendo il credito richiesto a rimborso.

In ultima istanza, la Cassazione Civile ha accolto il ricorso presentato dalla società, ribadendo un principio ormai consolidato: “In tema di IVA, l’esposizione di un credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l’Amministrazione Finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero, ricorrendone i presupposti, attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione”.

Dunque, secondo la Cassazione Civile, la dichiarazione annuale esprime una volontà del contribuente, volta all’ottenimento del rimborso, anche senza presentare il modello VR, affermando il principio secondo cui: “in tema di rimborsi dell’iva la compilazione dei quadri VX o RX del modello di dichiarazione, nel campo attinente al credito di cui si chiede il rimborso, è legittimamente considerata alla stregua di manifestazione di volontà di ottenere il rimborso; tale manifestazione di volontà identifica, invero, ai sensi dell’art. 38-bis D.P.R. 633/1972, la domanda del rimborso fatta nella dichiarazione e, ancorché non accompagnata dalla presentazione del modello VR ai fini della determinazione dell’importo richiesto a rimborso nella dichiarazione Iva, sottrae la fattispecie al termine biennale sancito, in via residuale, dall’art. 21 D.Lgs. 546/1992”.

In periodo di dichiarazione Iva, sarebbe quindi un’opportunità controllare il quadro Rx delle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti, fino a quando sono state presentate le dichiarazioni Iva annuali unificate, nonché il quadro VX delle dichiarazioni iva autonome (obbligatoriamente presentate con decorrenza dall’anno d’imposta 2016, con scadenza fine febbraio 2017), verificando con il cliente l’avvenuto accredito del rimborso Iva.

In presenza di correzione di errori contabili relativi ad anni precedenti, disciplinati dall’OIC 29, potrebbe emergere un credito Iva maggiore di quello richiesto a rimborso, da cui scaturirebbe la trasmissione di una necessaria dichiarazione Iva integrativa a favore, da presentare entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni tributarie. A parere di chi scrive, quanto sopra sarà praticabile, pur non avendo presentato un modello VR per l’esigibilità del credito Iva, entro 2 anni da quando è sorto il credito, in quanto suffragato da numerose sentenze della Cassazione.

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