Accertamento, riscossione e contenzioso

17 Dicembre 2020

Privilegio crediti professionali? Anche con rivalsa Iva

L’art. 2751-bis C.C., alla luce della sentenza della Corte Costituzionale che attribuisce la retroattività a tale norma, apre nuove prospettive anche per i crediti sorti prima della sua entrata in vigore.

Inevitabilmente, le conseguenze del Covid-19 si sono già manifestate e si ripercuoteranno per il futuro, facendo scaturire una massa di crediti che nelle procedure concorsuali non sempre godono di privilegi. Per i professionisti e i prestatori d’opera intellettuale, è bene ricordare che la legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha così modificato l’art. 2751-bis, c. 1, n. 2, C.C.: “Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi 2 anni di prestazione”. Tale norma riconosce una particolare tutela al credito vantato dal lavoratore autonomo, così come per i crediti derivanti da lavoro subordinato per gli ultimi 2 anni di prestazione.

In effetti, fino al 2017, le spese documentate anticipate dal professionista per conto del cliente, così come il contributo integrativo e il credito di rivalsa Iva (solamente dietro emissione di fattura/parcella definitiva), erano sempre ammessi nella procedura concorsuale come crediti chirografari; dunque, dal 2018, tutti i professionisti possono insinuare i loro crediti, senza vedere il credito per rivalsa Iva degradato a chirografario. Viene di fatto esteso al credito di rivalsa Iva, il privilegio mobiliare già previsto in precedenza per il contributo integrativo applicato sull’imponibile e dovuto dagli iscritti alle casse di previdenza. Questa particolare agevolazione, fino al 2017, era riservata solamente agli iscritti alla Cnpr e alla Cnpadc.

L’estensione del privilegio al credito per rivalsa Iva ha risolto il rischio di indebito arricchimento delle procedure concorsuali, le quali, pur non pagando il debito per Iva, potevano portare in detrazione l’Iva sulla fattura d’acquisto ricevuta dal professionista, recuperando così una somma a vantaggio della massa fallimentare. La norma ha lasciato però un dubbio sulla propria retroattività; tale incertezza dovrebbe essere superata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.1/2020, depositata il 3.01.2020. Il Tribunale di Udine aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale, introdotta nell’art. 2751-bis, c. 1, n. 2 C.C., poiché riteneva che sussistesse una disparità di trattamento tra i crediti professionali e quelli derivanti da una prestazione d’opera intellettuale, cui è stato riconosciuto un privilegio mobiliare, rispetto a quelli vantati da altri soggetti quali ogni altro prestatore d’opera, gli agenti, i coltivatori diretti, gli artigiani, le cooperative e le cooperative agricole.

La Corte Costituzionale, confermando il privilegio riconosciuto come sopra indicato con richiamo alla propria sentenza n.1/1998, ribadisce che, sia i professionisti, sia ogni altro prestatore d’opera, intellettuale o no, possano godere della stessa estensione del privilegio mobiliare al credito per rivalsa Iva. In tale sede, la Corte Costituzionale ha anche risolto positivamente il problema della retroattività della norma: al credito di rivalsa Iva ammesso nello stato passivo fallimentare in un’epoca successiva all’entrata in vigore della modifica, quindi post 1.01.2018, spetta il privilegio generale mobiliare così come previsto dalla legge di Bilancio 2018.

I documenti da fornire al curatore fallimentare per ottenere il riconoscimento di credito privilegiato, unitamente alla propria istanza di ammissione al passivo, sono i seguenti: 1) breve descrizione dell’attività prestata, da cui si desuma l’inizio e il termine della prestazione;

2) quale documento comprovante il credito, non è più necessario emettere fattura/parcella definitiva, bensì è sufficiente emettere la proposta di parcella/parcella pro-forma (art. 6, D.P.R. 633/1972);

3) se si tratta di un professionista iscritto all’Ordine/Albo, è necessario indicare i riferimenti di iscrizione;

4) nel caso di associazione tra professionisti, è necessario indicare espressamente chi ha svolto la prestazione e i suoi riferimenti di iscrizione all’Ordine/Albo.

A tal fine si ricorda che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il credito privilegiato del professionista è riconosciuto solo se l’attività è svolta a titolo individuale.

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