Imposte dirette

14 Marzo 2024

Provvigioni come ricavi: quando si forma il titolo giuridico

La Corte di Cassazione sulla competenza delle provvigioni di prestazioni di intermediazione rigetta la tesi del giudice regionale per il quale in assenza dell'incasso "prevale la questione dell’effettiva inesistenza dell'operazione da un punto di vista contabile" (ord. 4.03.2024 n. 5726).

Per la Corte di Cassazione, in materia di imposte sui redditi, la formazione del reddito d’impresa è disciplinata dalle regole sull’imputazione temporale dei componenti di reddito di cui all’art. 109, c. 2 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (principio di competenza), per cui i ricavi, anche se non ancora incassati, purché maturati, rilevano come componenti positive di reddito (Cass., Sez. V, 21.10.2021, n. 29485; Cass., Sez. V, 20.12.2018, n. 32958).

È, pertanto, l’esercizio nel quale si è formato il titolo giuridico che costituisce la fonte dei ricavi, quello che rileva ai fini della tassazione (Cass., Sez. V, 9.11.2018, n. 28671) e non quello in cui vi sia stata la conclusione del ciclo finanziario dell’operazione economica (pagamento).

È senz’altro condivisibile il raccordo del periodo di competenza fiscale della provvigione con la formazione del titolo giuridico che la supporta sul piano del diritto positivo. Sia per i soggetti fiscalmente disciplinati dal cd “principio della derivazione rafforzata” che per i soggetti il cui reddito d’impresa viene determinato con autonomia di regole fiscali, la prestazione di servizio (nel cui novero partecipano le prestazioni di intermediazione) la competenza si fissa alla data in cui si conclude il contratto tra il preponente ed il terzo: in tale momento va intesa conclusa la prestazione da parte dell’agente, atteso che il suo obbligo trova il suo fondamento causale nell’art 1742 c.c. che lo individua in quello di promuovere la conclusione dei contratti. Ad esso si correla l’art. 1748, c. 1 c.c. con la testuale prescrizione: “Per tutti gli affari conclusi durante il contratto, l’agente ha diritto alla provvigione, quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento”.

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