Procedure concorsuali
15 Maggio 2025
In alcuni casi espressamente disciplinati dal Codice della crisi d’impresa, il concordato preventivo può essere approvato anche in mancanza del raggiungimento delle maggioranze richieste.
La problematica disciplina dettata dall’art. 112 del Codice della crisi in tema di omologazione del concordato preventivo con continuità aziendale mediante la cd. “ristrutturazione trasversale”, sulla scorta della cui autonoma operatività, del resto, potrebbe ritenersi fondata e giustificata la pronunzia omologativa reclamata, prescindendosi, cioè dall’applicabilità o meno del cd. “cram down” fiscale ex art. 88 del Codice della crisi al concordato preventivo in continuità, può essere parafrasata nel modo che segue.
La proposta è approvata se tutte le classi dei creditori abbiano espresso voto favorevole. Tuttavia, anche la proposta che sia priva del consenso totalitario delle classi può essere omologata purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
– il piano concordatario prevede che il valore di liquidazione venga distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, in osservanza del criterio stabilito dall’art. 84, c. 6 del Codice della crisi, secondo la regola della cd. “priorità assoluta”;