Accertamento, riscossione e contenzioso

22 Marzo 2024

Ravvedimento speciale nella misura di 1/18 in scadenza il 31.03

Il versamento delle somme dovute da chi si avvale del ravvedimento speciale va effettuato in un’unica soluzione entro il 31.03.2024 oppure in 4 rate di pari importo.

Il ravvedimento speciale consente di regolarizzare le violazioni riguardanti i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate con l’applicazione delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo edittale irrogabile.

L’istituto in origine prevedeva la possibilità di regolarizzare le dichiarazioni fiscali relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti, solo se validamente presentate (in base all’art. 1, cc. 174-178 della legge di Bilancio 2023). La legge di conversione del “decreto Milleproroghe” ha esteso la possibilità di usufruire del ravvedimento speciale anche per le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022.
Nello specifico è possibile regolarizzare:

  • tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento operoso, ex art. 13 D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, in relazione ai periodi d’imposta 2022 e precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata;
  • le irregolarità relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (Ivafe) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) che non siano individuabili con i controlli automatizzati delle dichiarazioni di cui all’art. 36-bis D.P.R. 600/1973, anche se relative ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.

Non è consentito sanare le irregolarità emerse dal controllo automatizzato delle dichiarazioni, definibili ai sensi dell’art. 1, cc. 153-159 L. 197/2022, nonché le violazioni di natura formale (regolarizzabili ai sensi dei cc. 166-173); inoltre, non sono sanabili le irregolarità relative agli obblighi di monitoraggio degli investimenti detenuti all’estero, ai sensi dell’art. 4 D.L. 28.06.1990, n. 167.
Sono altresì escluse le violazioni commesse quando la dichiarazione risulta omessa, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato da detto adempimento, oppure quelle relative a imposte non periodiche, per le quali non è prevista dalle norme di riferimento la presentazione di una dichiarazione annuale (si pensi, ad esempio, alle imposte di registro e di successione).

Per converso, l’istituto del ravvedimento speciale può essere utilizzato per regolarizzare anche le violazioni consistenti nell’indebito utilizzo dei crediti d’imposta non spettanti o inesistenti, tramite la rimozione delle medesime e il versamento delle sanzioni di cui all’art. 13, cc. 4 e 5 D.Lgs. 471/1997, ridotte a 1/18; ciò nel presupposto che siano state validamente presentate le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in cui sono state commesse le violazioni (risoluzione 6.12.2023, n. 67/E).

Il versamento delle somme dovute da chi si avvale del ravvedimento speciale per le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 va effettuato entro il 31.03.2024 in un’unica soluzione, oppure in 4 rate di pari importo. Sulle rate successive alla prima, da versare rispettivamente entro il 30.06.2024, il 30.09.2024 e il 20.12.2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits