Altre imposte indirette e altri tributi

01 Aprile 2022

Regolarizzazione Irap erroneamente non versata ex D.L. 34/2020

La torrentizia normativa del periodo pandemico ha spesso ingenerato dubbi interpretativi, fra i quali l’esatto perimetro riguardante l’esonero dal versamento Irap (saldo 2019 e 1° acconto 2020) disciplinato dal Decreto Rilancio.

L’art. 20-bis, inserito nel D.L. 30.12.2021, n. 228 (di seguito Decreto Milleproroghe 2022) dalla legge di conversione 15/2022, ha modificato l’art. 42-bis, c. 5 del D.L. 14.08.2020, n. 104 (Decreto Agosto), posticipando dal 31.01 al 30.06.2022 il termine entro cui pagare, senza applicazione di sanzioni e interessi, l’Irap dovuta, ma non versata (saldo 2019 e 1° acconto 2020) per effetto dell’errata applicazione delle norme di esonero, recate dal D.L. 19.05.2020, n. 34 (Decreto Rilancio) in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″ e successive modifiche (c.d. Temporary Framework).

Al riguardo, l’art. 24 del Decreto Rilancio, in considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, aveva previsto, nel rispetto delle condizioni e dei limiti comunitari, che i soggetti con ricavi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, nonché i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, non fossero tenuti al versamento:

  • del saldo Irap relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019;
  • della 1^ rata, pari al 40% (ovvero al 50% per particolari categorie di soggetti individuati dalla normativa vigente) dell’acconto Irap dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Contestualmente, il c. 2 dello stesso art. 24 ha escluso da tale agevolazione alcune categorie di soggetti, indipendentemente dal volume di ricavi conseguito nel periodo d’imposta precedente. Nello specifico, si tratta di imprese di assicurazione, amministrazioni ed enti pubblici, banche e altri intermediari finanziari. Il Decreto Agosto (art. 42-bis, c. 5) ha riconosciuto la possibilità di versare, entro il 30.11.2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, l’Irap non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero recate dal Decreto Rilancio. Tale termine è stato in più riprese prorogato, fino all’ultimo intervento modificativo operato dal Decreto Milleproroghe 2022, che ha differito tale scadenza al 30.06.2022.

Ciò premesso, il D.L. 22.03.2021, n. 41 (Decreto Sostegni) ha previsto (art. 1, c. 13) che tra le misure che devono essere monitorate, ai fini della corretta applicazione del quadro temporaneo degli aiuti di Stato, rientrano anche gli importi relativi all’Irap non versata in base a quanto disposto dall’art. 24 del Decreto Rilancio. Con il successivo D.M. Economia e Finanze 11.12.2021 sono state stabilite le modalità di attuazione ai fini della verifica, dopo l’erogazione dell’aiuto, del rispetto dei requisiti individuati dalla comunicazione della Commissione Europea. Il decreto ministeriale, altresì, definisce le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti: in particolare, l’art. 3, c. 1 dispone che i soggetti beneficiari degli aiuti presentino all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione ex art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020. Infine, il c. 5 del medesimo art. 3 stabilisce che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno fissati termini, modalità e contenuto dell’autodichiarazione.

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