Paghe e contributi

06 Febbraio 2024

Riduzione contributi edilizia: istanze entro il 15.05.2024

Le aziende hanno tempo fino al 15.05.2024 per presentare le domande per la riduzione contributiva in edilizia per l’anno 2023; lo ricorda l’Inps con circolare 13/2023.

Il beneficio in argomento consiste in una riduzione sui contributi dovuti nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica soltanto agli operai occupati 40 ore a settimana; quindi, non compete per i lavoratori a tempo parziale.

Hanno diritto all’agevolazione contributiva, i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Non costituiscono attività edili in senso stretto, e sono escluse dalla riduzione contributiva in esame, le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

Per aver diritto alle agevolazioni in argomento, in base all’art. 36-bis, c. 8 D.L. 223/2006, i datori di lavoro:

  • devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili;
  • non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

Le citate disposizioni, specifiche per il settore edile, si affiancano a quelle previste in via generale dall’art. 1, c. 1175 L. 296/2006, che impongono a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l’obbligo del rispetto del contratto collettivo, nonché il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva.

Se viene accertata la non veridicità della dichiarazione, le sedi Inps oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria, procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.

Le domande per il 2023 dovranno essere inviate solamente in modalità telematiche con il modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito Internet dell’Inps, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”; entro il giorno successivo, i sistemi dell’Istituto effettueranno alcuni controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo alla comunicazione.

Alle posizioni ammesse alla riduzione, sarà attribuito il codice di autorizzazione “7N”; indipendentemente dalla data di inoltro dell’istanza, il codice di autorizzazione “7N” avrà validità da gennaio 2024 ad aprile 2024.

In caso di matricola sospesa o cessata, l’azienda farà richiesta con la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare in esame; la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione “7N” relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.

Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza aprile 2024, i datori di lavoro potranno inviare le richieste per l’applicazione della riduzione contributiva, relativa al 2023, fino al 15.05.2024.

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