Diritto privato, commerciale e amministrativo

22 Marzo 2024

Riforma Cartabia, nuova forma di impugnazione (prima parte)

La Riforma Cartabia ha introdotto nel nostro ordinamento nuove previsioni in ordine alle modalità delle impugnazioni proposte nell’interesse dell’imputato.

L’art. 581 c.p.p., che disciplina la forma dell’impugnazione, prevede ai commi 1-ter e 1-quater che, a pena di inammissibilità, vengano allegate all’atto di appello la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, nonché, in caso di imputato giudicato in assenza, unitamente alla nuova elezione di domicilio, il mandato specifico a impugnare la sentenza di primo grado. Inoltre, in base all’art. 89 D.Lgs. 150/2022, la nuova normativa si applica alle impugnazioni delle sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore della Riforma ovvero dopo il 30.12.2022.

La Suprema Corte (sentenza n. 1177/2024) ha sottolineato come il mandato a impugnare debba essere “contestuale” all’atto di impugnazione ovvero non possa essere conferito né prima né dopo la proposizione dell’impugnazione. È necessario, quindi, che la volontà dell’imputato sia attualizzata al momento della proposizione dell’impugnazione, non soltanto per garantire la correttezza della notificazione, ma anche al fine di promuovere giudizi consapevoli e con una partecipazione diretta dell’assistito. Pertanto, alla luce della ratio legis,non è possibile concedere una remissione in termini alla difesa dell’imputato per sanare il vizio procedurale al di fuori dei casi previsti dalla legge.

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