Imposte dirette

26 Gennaio 2024

La riforma della residenza fiscale

Nuovi criteri per individuare la residenza delle persone fisiche e giuridiche dopo il decreto fiscalità internazionale attuativo della legge delega fiscale.

Cosa affronteremo in questo articolo:

  1. Residenza persone fisiche
  2. Residenza delle persone giuridiche

È con il D.Lgs. 27.12.2023, n. 209, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.12.2023, n. 301, che vengono dettate le nuove regole dedicate agli incentivi per le persone e le aziende che scommettono sul nostro Paese e alla riforma dei criteri per individuare la residenza delle persone fisiche e giuridiche.

Residenza persone fisiche

L’art. 1 D.Lgs. 27.12.2023, n. 209, in vigore dal 1.01.2024, prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato, ovvero che sono ivi presenti. Viene, quindi, modificato il criterio di collegamento per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche, sostituendo la nozione di domicilio, di natura civilistica, con un criterio di natura sostanziale del domicilio, inteso come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.

Rimane invariato il criterio di natura formale, in base al quale si presumono residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni) nelle anagrafi della popolazione residente. Si tratta, però, di una presunzione relativa e, pertanto, è ammessa la prova contraria di residenza all’estero.
I requisiti di residenza devono sussistere per la maggior parte del periodo d’imposta, valorizzando, ai fini del computo dei giorni, anche periodi tra loro non consecutivi, nonché le frazioni del giorno.

RESIDENZA FISCALE: ACCERTAMENTI E DIFESA DEL CONTRIBUENTE

L'ebook che illustra la disciplina generale relativa alla residenza e al domicilio fiscale, con ulteriore focalizzazione sui poteri di controllo e accertamento dell’Amministrazione Finanziaria e le strategie di difesa del contribuente.

Residenza delle persone giuridiche

La disciplina della residenza delle persone giuridiche viene riformata intervenendo sui criteri di collegamento (ex art. 73 del Tuir).

L’art. 2 D. Lgs. 27.12.2023, n. 209 lascia invariato il criterio di collegamento fondato sulla presenza della sede legale nel territorio dello Stato, rimuovendo, invece, il criterio dell’oggetto principale, estraneo alla prassi internazionale.

Inoltre, la disposizione in commento formula diversamente il criterio della sede dell’amministrazione, specificando i criteri di collegamento di natura sostanziale:

  • direzione effettiva;
  • gestione ordinaria in via principale.

I due parametri vengono chiariti nel comma successivo: per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso, mentre, per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso.

L’adozione di tali criteri, oltre a rispondere a ragioni di coerenza con il diritto internazionale, garantisce maggiore certezza giuridica ai contribuenti nella definizione dei parametri di riconoscimento della residenza fiscale.

Nella formulazione attuale, quindi, i tre criteri di collegamento, tra loro alternativi, in grado di radicare in Italia la residenza delle persone giuridiche, sono i seguenti:

  • sede legale nel territorio dello Stato;
  • direzione effettiva;
  • gestione ordinaria in via principale.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits