Imposte dirette
08 Febbraio 2024
La circolare 6.02.2024, n. 2/E commenta il D.Lgs. 30.12.2023, n. 216. In particolare, si tratta di istruzioni operative agli uffici periferici, fornite allo scopo di garantire l’uniformità dei comportamenti interpretativi.
Come indicato in premessa, sono state rese note le istruzioni operative sulla prima parte della riforma fiscale che si applicherà nel 2024, che prevede, fra l’altro, la riduzione delle aliquote da 4 a 3: la prima del 23% per i redditi fino a 28.000 euro; del 35% per i redditi superiori a 28.000 e fino a 50.000 euro: del 43% sopra questa ultima soglia. Soppressa l’aliquota del 25%, che si applicava allo scaglione di reddito compreso fra 15.000 e 28.000 euro di reddito.
Ulteriori novità del 2024 riguardano, inoltre, la detrazione da lavoro dipendente con un aumento di 75 euro, la riduzione dell’ammontare delle detrazioni spettanti per alcuni oneri per i redditi sopra i 50.000 euro e l’abrogazione dell’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE).
In pratica, limitatamente al periodo d’imposta 2024, sono ridotti da 4 a 3 gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote; contestualmente, è innalzata di 75 euro, da 1.880 a 1.955 euro, la detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati, a condizione che il reddito complessivo non superi 15.000 euro. In altri termini, per il 2024, la no-tax area sale a 8.500 euro per i lavoratori dipendenti.
Altra novità riguarda le addizionali regionali e comunali: i Comuni, le Regioni e le Province autonome potranno adeguare, entro il 15.04.2024, la disciplina delle addizionali regionali e comunale alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell’Irpef.
Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, è ridotto di un importo pari a 260 euro. Il taglio, che interessa anche le erogazioni liberali a favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, non riguarda le spese sanitarie.
Per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione di 260 euro sarà applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto della riduzione progressiva delle detrazioni del 19% (introdotta dalla manovra per il 2020) e regolata dall’art. 15, c. 3-bis Tuir.
Altra rilevante novità riguarda la soppressione della cd. “Ace”: il D.Lgs. 216/2023 ha cancellato tale disciplina, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023. L’Ace favoriva la capitalizzazione delle imprese e, in sintesi, rappresentava un aiuto finalizzato a favorire la crescita economica delle aziende, riequilibrando il trattamento fiscale tra le società che si finanziano con debito e quelle che ricorrono al capitale proprio. Ciò rilevato, il decreto stabilisce la cancellazione dell’Ace fino a esaurimento dei relativi effetti; conseguentemente, sono fatte salve le deduzioni pregresse non utilizzate per carenza di imponibile, che potranno essere utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi successive.