Associazioni sportive dilettantistiche e Sport

01 Febbraio 2021

Rimborsi spese agli sportivi dilettanti

Quando tali voci possono essere considerate neutrali dal punto di vista fiscale.

Una recente sentenza della C.T.P. di Vicenza ha confermato la possibilità di corrispondere a un collaboratore sportivo somme sia a titolo di rimborso spese documentate, sia a titolo forfetario, quando svolge attività di accompagnatore degli atleti in occasione di allenamenti e manifestazioni sportive federali. La decisione della Commissione tributaria ci permette di fare il punto sul trattamento fiscale riservato alle somme erogate a titolo di rimborsi spese ai collaboratori da parte dei sodalizi sportivi. Il riferimento normativo è l’art. 69, c. 2 del Tuir: “Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui all’art. 67, c. 1, lett. m) non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000,00 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”.

Tra le varie forme di rimborso spese possiamo distinguere quelle forfetarie (o indennità di trasferta) e quelle analitiche (o documentate); le prime sono quelle per il cui pagamento non occorrono giustificativi di spesa. Il rimborso pagato non è soggetto a tassazione fino a 46,48 Euro per giorno se la trasferta è in Italia, fino a 77,47 per le trasferte all’estero, in presenza di rapporti di lavoro subordinato; le seconde (indennità analitiche) sono completamente escluse da tassazione, perché documentate con i giustificativi di spesa e riguardano le spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (cosiddetti rimborsi a piè di lista). Tra i rimborsi spese analitici rientra l’indennità chilometrica, quale somma forfetaria per l’utilizzo in trasferta del proprio mezzo di trasporto.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 11.04.2014, n. 38/E, indica precise condizioni affinché tale indennità possa essere esclusa da tassazione: i) se la somma sostenuta si riferisce a prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale; ii) se la somma è determinata in base alle tabelle ACI per tipo di veicolo e distanza percorsa.

Se le attività si svolgono all’interno del territorio del Comune o se le spese non sono documentate, le indennità chilometriche non rappresentano reddito fino a un importo complessivo di 10.000,00 Euro, nel quale vanno considerati anche i rimborsi forfetari, i premi, le indennità e i compensi percepiti. Il documento di prassi dell’Agenzia precisa che il “territorio comunale di riferimento” è quello dove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l’indennità chilometrica; non assume rilevanza la sede dell’organismo erogatore.

I rimborsi spese documentati, quali mera restituzione di spese sostenute, non devono essere indicati nella Certificazione Unica. Per giustificare il pagamento delle spese di trasferta, è opportuno che l’organo amministrativo del sodalizio sportivo predisponga un verbale che autorizza i collaboratori dell’ente a richiedere rimborsi spese e di trasferta, anche mediante utilizzo di auto propria, stabilendo eventualmente una tariffa inferiore rispetto alle tabelle ACI. Volgendo uno sguardo alle Federazioni nazionali delle discipline sportive e paralimpiche, la disciplina delle indennità di trasferta e dei rimborsi spese viene regolamentata all’interno di un documento approvato annualmente dal Consiglio federale.

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