Amministrazione del personale

15 Marzo 2023

Smart working fino al 30.06.2023

Non solo lavoratori fragili, ma anche genitori di figli under 14: la conversione in legge del decreto Milleproroghe estende fino al 30.06.2023 i casi in cui il lavoro agile può essere esercitato come diritto soggettivo.

La conversione in legge del Decreto Milleproroghe estende il diritto d’accesso al lavoro agile ai genitori di figli under 14, inizialmente esclusi dalle misure agevolate previste dalla legge di Bilancio 2023, che prevedeva questa possibilità solo per i lavoratori fragili. È pertanto il caso di dire che ad ogni tipologia di lavoratore è destinata una misura ben precisa, che possiamo riassumere come segue.

Generalità dei lavoratori – Per la generalità dei lavoratori è prevista la procedura ordinaria di accesso all’istituto come disposto dalla L. 81/2017, che prevede l’obbligo di sottoscrizione di accordo individuale e la comunicazione tramite procedura online ordinaria entro 5 giorni dalla data di inizio della prestazione in modalità agile.

Genitori di figli under 14 – Per questa tipologia di lavoratori la conversione in legge del decreto Milleproroghe ha previsto la possibilità di accedere a tale istituto per diritto soggettivo; non è necessaria, pertanto, la sottoscrizione di un accordo individuale, ma si tratta dell’esercizio di un diritto del lavoratore, nel rispetto dell’organizzazione aziendale e della qualifica del lavoratore stesso. Tale diritto è garantito nei casi seguenti:

  • solo quando l’attività aziendale può essere esercitata in modalità agile;
  • a condizione che in famiglia non vi sia l’altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione attività lavorativa;
  • non vi sia genitore non lavoratrice/lavoratore;
  • compatibilità del lavoro agile con le caratteristiche della prestazione.

Lavoratori fragili – Anche i lavoratori cosiddetti fragili possono accedere al lavoro agile per diritto soggettivo, così come previsto già in precedenza dalla legge di Bilancio 2023, pertanto fino al prossimo 30.06.2023 non è necessaria la sottoscrizione di un accordo individuale, ma si tratta dell’esercizio di un diritto del lavoratore, nel rispetto dell’organizzazione aziendale e della qualifica del lavoratore. Tuttavia, per esercitare tale diritto il lavoratore deve essere in possesso di alcuni requisiti precisi; l’elenco è definito dal Ministero della Salute con D.M. 4.02.2022, che annovera tra i soggetti fragili:

  • lavoratori con gravi patologie croniche;
  • lavoratori con marcata compromissione della risposta immunitaria;
  • pazienti oncologici in cura con farmaci immunosoppressivi o soggetti a dialisi;
  • pazienti che presentano 3 o più delle seguenti condizioni:
    • cardiopatia ischemica;
    • fibrillazione atriale;
    • scompenso cardiaco;
    • ictus;
    • diabete mellito;
    • bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
    • epatite cronica;
    • obesità.

Positivi al Covid-19 – Solo se il lavoratore risulta asintomatico e con il benestare del medico di base è possibile prestare attività lavorativa in modalità agile anche durante il periodo di positività. Tuttavia, ad oggi per poter accedere a tale possibilità il lavoratore deve aver in precedenza sottoscritto con il datore di lavoro un accordo individuale e rispettare le regole ordinarie di gestione del lavoro agile.

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