Diritto privato, commerciale e amministrativo

16 Aprile 2024

Somma periodica di donazione modale: no reddito lavoro dipendente

La Corte di Cassazione con la sentenza 4.04.2024 n. 8875 si è pronunciata sul regime fiscale da raccordare all’obbligo di corresponsione da parte del donatario (figlio) di una farmacia (donata dalla madre) di una somma da suddividere in 10 rate mensili al marito della donante.

L’Agenzia delle Entrate considerava questa somma come reddito assimilato al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, lett. i) del Tuir, ed emetteva il relativo avviso di accertamento avverso, il quale il contribuente. proponeva ricorso nei vari gradi di giudizio. I motivi d’impugnazione in Cassazione erano i seguenti 3:

  1. con il primo motivo veniva dedotta violazione degli artt. 809 c.c. e 1 e 58 D.Lgs. 346/1990, per aver la CTR ritenuto di non configurare il surriferito negozio una donazione indiretta della moglie al marito;
  2. con il secondo motivo si denunciava violazione, sotto altro profilo, degli artt. 769, 782, 793 e 809 del c.c., avendo la decisione impugnata ritenuto che, se la donante fosse stata ispirata da spirito di liberalità, avrebbe corrisposto direttamente al marito l’assegno periodico;
  3. con il terzo motivo si lamentava la violazione dell’art. 50, c. 1, lett. i) Tuir che assume alla natura di reddito di lavoro dipendente: “Gli assegni periodici alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale, né lavoro”.

I 3 motivi di difesa congiuntamente considerati sono stati ritenuti dalla Cassazione fondati.
Con il contratto di donazione della farmacia la madre donava al figlio la stessa impresa e disponeva due oneri a carico del donatario uno dei quali consistente nell’obbligo di versare 500.000 euro al padre in 10 rate annuali.

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