Società e contratti

20 Aprile 2021

Stp, no alla partecipazione in un'associazione professionale

Alla società tra professionisti è precluso lo studio associato.

Una società tra professionisti non può partecipare a un’associazione professionale. Lo sostiene il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e revisori contabili nel pronto ordine 2.03.2021, n. 205, in risposta a un contrario orientamento dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano. L’argomentazione del Cndcec inizia evidenziando che chi è socio di una Stp non può essere socio di altra Stp. Lo vieta l’art. 10, c. 6, L. 183/2011, il quale prescrive che “la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti”.

Da questo articolato panorama normativo discende, secondo il Cndcec, che il sistema non tollera altro che le associazioni professionali composte da professionisti persone fisiche: pertanto, non sarebbe ammesso che a un’associazione professionale prenda parte una Stp o un’altra associazione professionale. Ancora, la normativa applicabile alla professione forense: l’art. 4, c. 2, L. 247/2012 e il D.M. 23/2016 stabiliscono, infatti, che la professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. È precisato che l’incarico professionale è tuttavia sempre conferito all’avvocato in via personale, che la partecipazione a un’associazione tra avvocati non può pregiudicare l’autonomia, la libertà e l’indipendenza intellettuale o di giudizio dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico che gli è conferito e che è nullo ogni patto contrario.

Per altro verso, l’art. 4 L. 247/2012 stabilisce che, allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni tra avvocati, oltre agli iscritti all’Albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate dal D.M. 23/2016, tra cui è ricompresa quella dei commercialisti. Il richiamato art. 4 L. 247/2012 precisa, infine, che la professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.

Altra notizia in materia è che l’Ordine degli avvocati di Milano (parere 12.03.2019, n. 24/19) ha affermato che un avvocato che non sia socio di una Stp (la quale, a sua volta, non abbia la professione forense nel suo oggetto sociale) non può praticare l’avvocatura nell’ambito della società e ove vi assuma la carica di amministratore, non può ricevere deleghe gestionali. Ovviamente, una Stp senza l’attività forense nell’oggetto sociale e senza soci avvocati, ma con un avvocato nell’organo amministrativo, non può essere iscritta all’Ordine degli avvocati.

Alla luce di quanto sopra illustrato, in assenza di una compiuta disciplina delle associazioni tra commercialisti, a cui probabilmente si renderà necessario metter mano in un prossimo futuro, eventuali riorganizzazioni dell’attività professionale esercitata da uno stesso professionista, più che ricorrere a soluzioni che per ora non trovano un solido appiglio normativo, potranno realizzarsi tramite altri istituti disciplinati nell’ordinamento.

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