Diritto del lavoro e legislazione sociale

28 Dicembre 2023

Versamenti volontari: scade il 31.12 la terza rata del 2023

Scade il 31.12.2023 il termine di pagamento per chi è stato autorizzato ai contributi volontari; il versamento concerne il 3° trimestre 2023.

Dato che i versamenti volontari spesso rappresentano l’unico mezzo per arrivare alla pensione, per chi magari ha perso il posto di lavoro e necessita di integrare la posizione assicurativa, sembra utile fare un breve riepilogo della materia.

Per ottenere l’autorizzazione l’interessato deve possedere almeno 5 anni di contributi, 260 contributi settimanali o 60 contributi mensili, indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati oppure, in alternativa, almeno 3 anni di contribuzione nei 5 anni che precedono la data di presentazione della domanda.
I requisiti temporali per ottenere l’autorizzazione devono essere perfezionati con la contribuzione effettiva (obbligatoria) confluita sul conto assicurativo mediante trasferimento, ricongiunzione e riscatto e alcuni tipi di contribuzione figurativa (CIG, TBC, aspettativa per motivi politici o sindacali).
Per i lavoratori autonomi, l’autorizzazione può essere concessa quando sono stati versati, per artigiani e commercianti, 5 anni di contribuzione effettiva riferita a qualsiasi epoca, oppure, in via alternativa, 3 anni di contributi versati nei 5 precedenti la domanda di autorizzazione; per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, 279 contributi giornalieri per gli uomini e 186 contributi giornalieri per le donne ed i giovani nei 5 anni precedenti la domanda di autorizzazione.
Per i parasubordinati, è necessario un anno di contribuzione versato nei 5 anni precedenti la domanda di autorizzazione. Dal 1.01.2001 è possibile ottenere l’autorizzazione anche sulla base del requisito alternativo di 5 anni di effettiva contribuzione, introdotto dall’art. 69, c. 10 L. 388/2000; il requisito contributivo necessario per l’autorizzazione deve essere perfezionato sulla base delle sole contribuzioni versate nella gestione separata.
Per i lavoratori dipendenti l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa dal primo sabato successivo alla presentazione della domanda; per gli autonomi l’autorizzazione è concessa dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

È possibile versare per i 6 mesi precedenti la domanda. I contributi volontari a copertura dei periodi scoperti di contribuzione che si collocano nel semestre antecedente la data di decorrenza dell’autorizzazione, devono essere versati con le stesse modalità previste per il versamento degli arretrati e insieme agli arretrati stessi.
Il pagamento dei contributi avviene per trimestre; le scadenze sono le seguenti: 30.06 per il versamento dei contributi riguardanti il 1° trimestre dell’anno; 30.09 per il versamento dei contributi del 2° trimestre; 31.12 per il versamento dei contributi del 3° trimestre; 31.03 per il versamento dei contributi dell’ultimo 3° dell’anno precedente.
È rilevante la data di pagamento, in quanto il versamento effettuato in ritardo, anche di un solo giorno rispetto alla scadenza, provoca il mancato riconoscimento del periodo da accreditare e l’importo versato sarà rimborsato o l’assicurato potrà anche chiedere che il versamento venga ritenuto utile per coprire il trimestre successivo. Per capire meglio, facciamo un esempio: se per la scadenza del 31.12.2023, riguardante il trimestre luglio-settembre 2023, il versamento viene effettuato il 5.01.2024, l’assicurato, in alternativa alla restituzione, potrà chiedere che l’importo sia tenuto valido per il trimestre successivo, cioè ottobre-dicembre 2023, tenendo presente che, in ogni caso, il trimestre luglio-settembre 2023 rimarrà scoperto da contribuzione.

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