Diritto del lavoro e legislazione sociale

07 Maggio 2024

Cassazione: licenziamento valido se affittuario subentra nell’accordo

La Corte Suprema ribalta la sentenza d’Appello, sottolineando l’importanza degli accordi pregressi tra azienda e sindacati nel determinare la legittimità dei licenziamenti.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 10213/2024 mette in luce le complesse dinamiche legate ai licenziamenti collettivi nel contesto di trasferimenti di azienda e accordi sindacali preesistenti.
Questo caso offre importanti chiarimenti sulla corretta tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti in delicate situazioni aziendali.

Il contesto giudiziario – Una lavoratrice, inizialmente dipendente di una S.p.A. e successivamente di un’altra entità aziendale a seguito di un affitto di azienda, aveva impugnato il licenziamento, ritenendolo discriminatorio, ritorsivo e privo di giusta causa.
Il Tribunale di Gorizia le diede ragione, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di un’indennità. La Corte d’Appello di Trieste confermò la sentenza, respingendo i ricorsi di entrambe le parti.
La S.p.A. decise quindi di rivolgersi alla Cassazione.

Il ricorso per Cassazione e la rilevanza degli accordi pregressi – La S.p.A. ha presentato ricorso per Cassazione, contestando l’interpretazione da parte della Corte d’Appello degli accordi pregressi e delle norme del Codice Civile riguardanti la correttezza del licenziamento della lavoratrice.

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