Diritto del lavoro e legislazione sociale

14 Marzo 2024

Datore di lavoro e preposto apprendista: chi risponde dell’infortunio

La Cassazione Pen., Sez. IV, con la sentenza 15.02.2024, n. 6790 affronta il tema della responsabilità per infortunio in un’azienda il cui preposto è assunto con qualifica di apprendista, pertanto non idoneo a svolgere tali funzioni.

Preposto è chi il preposto fa? Non sempre. A confermarlo è la Corte di Cassazione con sentenza 15.02.2024, n. 6790. Nell’ambito del D.Lgs. 81/2008, preposto è colui che:

  • sovrintende e vigila sull’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza da parte dei lavoratori in azienda;
  • interviene in caso di comportamenti non conformi, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
  • interrompe l’attività dei lavoratori quando le condizioni minime di sicurezza vengono meno (per condizioni oggettive o per persistenza di comportamenti non conformi da parte dei lavoratori).

Si evidenzia chiaramente che il preposto ricopre una posizione di garanzia; pertanto, è tenuto a vigilare sul rispetto delle norme e delle procedure aziendali onde evitare eventi lesivi a danno dei lavoratori; secondo il codice penale (art. 40 c.p.) non impedire un evento può equivalere a cagionarlo.
Da questa prima disamina ne deriva la considerazione che il ruolo di preposto non può essere ricoperto da qualsiasi lavoratore, ma la scelta del datore di lavoro (che dalla L. 215/2021 ha l’obbligo di individuare la figura) deve essere oculata e, possibilmente, ricadere su figure che già hanno funzioni dispositive, quali il capocantiere, il capo officina o simili.

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