Diritto del lavoro e legislazione sociale
15 Maggio 2024
Con la sentenza n. 11731/2024 la Cassazione ha stabilito una parziale inversione dell’onere della prova a favore del lavoratore in caso di licenziamento del dipendente affetto da malattia oncologica per superamento del periodo di comporto.
Caso affrontato – Il datore di lavoro procedeva al licenziamento per superamento del periodo di comporto del suo dipendente, assunto nel 2009, affetto da neoplasia che si era assentato dal lavoro dal 20.03.2017 al 7.07.2019 per un totale di 458 giorni. Il CCNL Porti prevede infatti all’art. 21 un periodo di comporto pari a 15 mesi nell’arco di 30.
Contro tale decisione il lavoratore presentava ricorso. Il Tribunale dichiarava la nullità del licenziamento in quanto ritenuto discriminatorio alla luce della disabilità del lavoratore poiché malato oncologico. Avverso tale sentenza il datore di lavoro presentava ricorso alla Corte d’Appello di Firenze.
Sentenza della Corte d’Appello – La Corte d’Appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado e, quindi, la nullità del licenziamento poiché ritenuto discriminatorio e condannava la società datrice alla reintegrazione del lavoro nel posto di lavoro, nonché al pagamento di un’indennità risarcitoria in suo favore commisurata alla sua ultima retribuzione globale di fatto per il periodo intercorrente dalla data di licenziamento a quella dell’effettivo reintegro. La società datrice veniva inoltre condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.