Paghe e contributi

23 Giugno 2022

Esonero turismo e stabilimenti termali: finalmente operativo

Con la circolare 67/2022, l’Inps ha pubblicato le istruzioni per la richiesta e per la fruizione dell’esonero previsto dal D.L. 4/2022, riguardante assunzioni a termine o stagionali e conversioni a tempo indeterminato.

Il Decreto Sostegni-ter (D.L. 4/2022), come convertito dalla L. 25/2022, ha previsto, per i settori del turismo e degli stabilimenti termali, una particolare agevolazione che, riprendendo quanto già contenuto nel D.L. 104/2020, consiste nell’esonero del 100% dei contributi a carico aziendale per le assunzioni a tempo determinato o stagionali, nonché per le conversioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1.01 e il 31.03.2022.

Essendo tale misura subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione Europea, l’Inps ha dovuto attendere la decisione C (2022) 3835 final del 7.06.2022 prima di rendere note le istruzioni di richiesta e di fruizione della misura, attraverso la pubblicazione della circolare 10.06.2022, n. 67.

Datori beneficiari – La misura si rivolge ai datori privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, rientranti nei codici ATECO contenuti nell’Allegato n. 1 della circolare Inps, a prescindere dalla loro natura di imprenditori.

Rapporti incentivati – L’esonero riguarda, per i soli settori sopra elencati:

  • assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale effettuate nel periodo 1.01.2022-31.03.2022;
  • conversioni dei suddetti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nel medesimo periodo.

Il tutto è applicabile anche per rapporti di lavoro subordinati instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa (L. 142/2001), nonché per le assunzioni a scopo di somministrazione, purché l’utilizzatore che si avvale della prestazione lavorativa appartenga al settore del turismo o degli stabilimenti termali.

Restano esclusi i rapporti di lavoro intermittente, stante la ratio della norma.

Durata e misura dell’esonero – L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per:

  • la durata del rapporto a termine o stagionale, fino a un massimo di 3 mensilità;
  • ulteriori 6 mensilità in caso di conversione, a partire dalla data di conversione stessa.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile, pertanto, è pari a 671,66 euro (€ 8.060/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Si ribadisce, inoltre, come nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione debba essere proporzionalmente ridotto.

Condizioni di spettanza dell’esonero – L’esonero contributivo può essere riconosciuto se sussistono le seguenti condizioni:

  • rispetto dell’art. 1, c. 1175 L. 296/2006: regolarità contributiva (Durc), assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e contratti collettivi di tutti i livelli, maggiormente rappresentativi;
  • rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (art. 31 D.Lgs. 150/2015), pur considerando che sarà, comunque, possibile fruire della misura a prescindere dal fatto che l’assunzione/trasformazione costituisca attuazione di un obbligo preesistente;
  • rispetto dei limiti degli aiuti di Stato nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (c.d. Temporary Framework), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

Coordinamento con altri incentivi – L’esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta: sarà, quindi, possibile cumulare laddove ci sia un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile.

Domanda di esonero – Sarà possibile inoltrare all’Istituto domanda di ammissione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza online “TUR44” (nel “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”) e fornendo le seguenti informazioni:

  • dati del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione o la trasformazione;
  • codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;
  • importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive (sempre quella rapportata al tempo pieno, anche nel caso di rapporti part time);
  • eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
  • misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

L’Inps, a seguito di alcuni controlli, informerà il datore di lavoro, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza online, dell’avvenuta autorizzazione a fruire dell’esonero, individuando l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione o per la trasformazione.

Importante sottolineare come nel caso di variazione in aumento del part-time nel corso del rapporto (o trasformazione a tempo pieno) il beneficio non potrà comunque superare il tetto autorizzato; nell’ipotesi, invece, di diminuzione (o trasformazione da pieno a parziale) sarà onere del datore riparametrare l’incentivo.

L’invio delle domande di ammissione deve essere effettuato entro e non oltre il 30.06.2022.

Una volta accantonate le risorse il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante, in quote mensili e nei limiti della contribuzione mensile esonerabile.

Esposizione in UniEmens – I datori di lavoro autorizzati espongono, a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese di luglio, i nomi dei lavoratori per i quali spetta l’esonero, indicando:

  • nell’elemento “Contributo” la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese;
  • nell’elemento “CodiceCausale” il valore “TURI”;
  • nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” la data di assunzione a tempo determinato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG;
  • nell’elemento “AnnoMeseRif” dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati sopra esposti saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

  • con il codice “L560”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022”;
  • con il codice “L561”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022”.

La fruizione dei periodi pregressi può avvenire esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

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