Società e contratti

14 Ottobre 2021

Regole di funzionamento delle STP

Prima della costituzione, occorre valutare attentamente la forma societaria da adottare in relazione alla responsabilità contrattuale nel caso di inadempimento del socio non professionista.

Le Società tra professionisti, una volta costituite, devono essere iscritte sia nell’apposita Sezione Speciale del Registro delle Imprese, sia in una specifica Sezione Speciale dell’Albo tenuto presso l’Ordine territoriale di appartenenza, in base alla sede legale della società. Per le STP multidisciplinari l’iscrizione dovrà essere effettuata presso l’Albo dell’Ordine relativo all’attività individuata come prevalente. Se risultasse impossibile individuare l’attività prevalente, la STP dovrà essere iscritta nella Sezione Speciale di tutti gli Albi che si riferiscono alle singole attività svolte.

Il Regolamento delle STP (D.M. Giustizia-Sviluppo Economico 8.02.2013) indica le regole di funzionamento della società; alcune rivestono carattere di particolare importanza, poiché disciplinano lo svolgimento dell’incarico professionale conferito dal cliente. In primis, la STP deve precisare al cliente, nell’incarico scritto, quanto segue:

  • egli ha il diritto di esigere lo svolgimento dell’incarico professionale da parte di uno o più professionisti scelti e che, in mancanza di scelta, l’incarico potrà essere espletato da uno qualsiasi dei soci della STP;
  • l’esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d’investimento. Ciò, poiché anche il socio di capitali può far parte di una società professionale solo se in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale cui la società è iscritta.

Inoltre, la legge impone che i nominativi dei sostituti e degli ausiliari siano comunicati al cliente, avendo quest’ultimo la facoltà di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro 3 giorni dalla comunicazione. Tale obbligo costituisce la diretta emanazione del principio della personalità dell’incarico, specifico del contratto d’opera intellettuale.

La violazione delle citate norme dell’informativa al cliente comporta una responsabilità disciplinare, oltre che una responsabilità contrattuale. Perciò, a fronte di una richiesta di risarcimento per un danno provocato dall’inadempienza di un professionista, risponderebbe in primis la società, nei limiti del proprio patrimonio ed eventualmente e secondariamente, il socio negligente, su cui la società potrebbe rivalersi. Tuttavia, gli altri soci non verrebbero direttamente toccati dall’episodio, se non nel limite del capitale conferito nella società.

Quest’ultima precisazione vale se la STP è costituita in forma di capitali, mentre qualora fosse invece costituita in forma di società di persone, in caso di insufficienza del patrimonio, anche gli altri soci risponderebbero dell’inadempienza di un socio non professionista, in quanto illimitatamente responsabili, ad eccezione del socio accomandante di una Sas. A tal proposito, parte della giurisprudenza sostiene la possibilità di non estendere la responsabilità dell’inadempienza di un socio, nei confronti degli altri soci non direttamente coinvolti nell’incarico professionale espletato; tuttavia, si ritiene maggiormente condivisibile l’orientamento del Comitato del Triveneto dei Notai (Massima Q.A.7/2013), secondo cui non è possibile derogare al regime legale di responsabilità dei soci di STP previsto dal modello societario scelto.

La STP è soggetta all’obbligo di stipulare una polizza assicurativa. Pertanto, il soggetto contraente della polizza assicurativa sarà la STP, mentre gli assicurati saranno i soci professionisti che curano i singoli incarichi professionali, oppure i sostituti e gli ausiliari. Ne consegue che i soci professionisti non saranno obbligati a stipulare un’ulteriore polizza a proprio nome, salvo il caso in cui il singolo socio svolga contemporaneamente un’attività professionale autonoma in forma individuale, in quanto titolare di partita Iva.

È senz’altro opportuno valutare attentamente la forma societaria da adottare per una STP, pur tenendo conto che nulla viene previsto dalla legge per l’assoggettamento di tale tipologia societaria al fallimento.

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