Imposte dirette

23 Settembre 2021

Società tra professionisti, profili fiscali e previdenziali

Una valutazione approfondita da effettuare con riferimento alla situazione reddituale di ciascun potenziale socio, professionista e non professionista, prima della costituzione di una Stp.

La società tra professionisti consente di aggregare nella compagine societaria, oltre ai soci professionisti iscritti ad Ordini o Collegi, anche soci non professionisti, che possono essere soci di capitale, investitori, oppure soci tecnici che svolgono attività ausiliarie/complementari rispetto all’attività professionale svolta dalla società (per esempio, una figura che si occupa della gestione delle risorse umane), ferma restando la regola del requisito dei 2/3 dei professionisti, sia per quanto riguarda il numero dei soci, sia per la percentuale di partecipazione al capitale sociale.

Per quanto riguarda il regime fiscale, nulla disponendo la legge, i dubbi sul corretto inquadramento del reddito della Stp sono stati dissipati dalla Direzione Centrale Normativa, con la consulenza giuridica 16.10.2014, n. 954/55: le società professionali appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del Libro V del Codice Civile, pertanto sono soggette integralmente alla disciplina del modello societario prescelto, salve le deroghe e le integrazioni previste dalla disciplina speciale contenuta nella L. 183/2011 e nel regolamento attuativo; il reddito complessivo è considerato reddito d’impresa.

Viene contestualmente chiarito che le prestazioni non devono essere assoggettate alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 D.P.R. 600/1973, e che il reddito della Stp è assoggettato all’Irap ai sensi del D.Lgs. 446/1997. A seguire si è mossa l’Agenzia delle Entrate: la risposta 12.12.2018, n. 107 (richiamando la risoluzione 7.05.2018, n. 35/E, in materia di società tra avvocati) ha chiarito che le Stp costituite nelle forme di società commerciali producono un reddito d’impresa, ai sensi degli artt. 6, c. 3 e 81 del Tuir; in seguito alla trasformazione dell’associazione professionale in Stp costituita in forma di Sas, qualora un componente reddituale, per il quale sia cambiato il criterio di imputazione temporale (da criterio di cassa a criterio di competenza), abbia già concorso alla determinazione del reddito, secondo le regole previste dal regime di “provenienza”, esso non parteciperà alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi. La risposta a interpello 27.12.2018, n. 128 ribadisce analoghe conclusioni, specificando ulteriormente che sul piano fiscale le Stp, costituite per l’esercizio di attività professionali per le quali è prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi, producono reddito d’impresa in quanto non costituiscono un genere autonomo, appartenendo alle società tipiche disciplinate dal codice civile e sono soggette alla disciplina del modello societario prescelto.

Ne consegue che, ai fini delle imposte dirette, abbiamo le seguenti 2 casistiche:

  • nella società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice, nonché nelle società di capitali che hanno optato per il regime della trasparenza (ex artt.115 e 116 TUIR) il reddito d’impresa prodotto sarà attribuito ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, quindi assoggettato agli scaglioni di reddito previsti per l’Irpef;
  • nella società a responsabilità limitata, società per azioni e Sapa, il reddito prodotto sarà assoggettato all’Ires con aliquota attualmente vigente del 24% in capo alla stessa società e i dividendi attribuiti ai soci sono assoggettati alla ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Sotto il profilo prettamente fiscale, la società semplice Stp, diversamente dalle società commerciali Stp, produce reddito di lavoro autonomo, così come lo studio associato. Inoltre, con la nota PO 14/2019, il Cndcec ha risposto a un quesito del 26.01.2019, con cui è stato chiesto se, in presenza di socio unico, la Stp possa continuare ad esercitare l’attività professionale. Secondo il Consiglio Nazionale, in tale ipotesi la Stp può proseguire a operare, evitando così lo scioglimento, oltre alla cancellazione dalla sezione speciale dell’Albo/Ordine professionale e dal Registro delle Imprese. Ciò è possibile, fermo restando che l’unico socio sia un professionista iscritto all’Albo e la società sia costituita come Srl o Spa. Invece, se la Stp è costituita come società di persone, è previsto l’obbligo della ricostituzione della pluralità dei soci entro 6 mesi, pena scioglimento e cancellazione.

Per quanto riguarda l’aspetto previdenziale, occorre distinguere il trattamento riservato ai soci professionisti, da quello dei non professionisti. L’incertezza della normativa ha comportato difficoltà nell’inquadramento previdenziale dei soci della Stp.

I soci non professionisti “dovrebbero” essere tenuti all’iscrizione all’Inps, versando i contributi in base alla quota imputabile di reddito prodotto dalla Stp, fermo restando che occorrerà versare i contributi sul reddito minimale fissato dall’Inps ogni anno.

Per i soci professionisti, le Casse di Previdenza dei dottori commercialisti, ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro hanno adottato proprie determinazioni, con regolamenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 20.08.2014, n. 192, che differiscono dall’inquadramento del reddito d’impresa; quindi l’attività derivata dalla Stp è soggetta al contributo soggettivo, oltre a quello integrativo, considerando l’attività come reddito di lavoro autonomo.

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