Finanza e banche

26 Ottobre 2017

Estratto conto bancario, conseguenze del mancato invio al correntista

<div>La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 1584/2017, ha stabilito che è onere della banca dimostrare in giudizio l’avvenuto invio al correntista di tutti gli estratti conto, in mancanza il credito azionato non potrà considerarsi esigibile.</div>

Il conto corrente di corrispondenza è caratterizzato dall’esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e tale prestazione fornita dalla banca costituisce oggetto di un mandato (Cass. 5.12.2011, n. 25943; Cass. 15.12.1970, n. 2685; Cass. 10.02.1982, n. 815). Propriamente, infatti, il contratto di conto corrente bancario, o di corrispondenza, ha natura di contratto innominato misto, in cui concorrono gli elementi del mandato (che hanno rilievo preminente nella determinazione della sua struttura e disciplina, come si ricava dal richiamo alle norme sul mandato contenuto nell’art. 1856 C.C. per tutte le operazioni regolate in conto corrente) ed elementi di altri negozi (così Cass. 21.12.1971, n. 3701).

Tanto non basta, tuttavia, a far credere che il rendiconto della banca per l’attività prestata in esecuzione del contratto trovi la sua disciplina nella regola posta dall’art. 1712 C.C. Vero è, invece, che in tema di conto corrente bancario ha fondamento applicativo l’art. 1832 C.C. (cui fa rinvio l’art. 1857 C.C.). In proposito, la Suprema Corte ha ritenuto, in passato, che proprio alla luce di tale disposizione sia corretto credere che l’invio periodico degli estratti conto esaurisca, in relazione al periodo considerato, l’obbligo della banca di rendere il conto al cliente: con la conseguenza che ove questi abbia approvato, anche tacitamente, l’estratto conto ricevuto, non vi è più titolo per richiedere, in un secondo momento, altre forme di rendiconto relative al medesimo periodo (Cass. 22.05.1997, n. 4598, in motivazione). Appare dunque evidente che la banca non possa considerarsi adempiente all’obbligo di rendicontare il cliente sull’andamento del rapporto, ove non consti che abbia trasmesso allo stesso gli estratti conto ad esso relativi. Tale circostanza determina l’inesigibilità dell’asserito credito vantato da controparte per l’assenza di idonea documentazione probante, poiché “ai fini della prova costitutiva del diritto di credito, oltre alla produzione dei singoli estratti conto analitici la banca avrebbe dovuto fornire prova anche dell’avvenuta comunicazione, preventivamente al giudizio, dei medesimi all’odierno ricorrente, per porlo nelle condizioni di effettuare, se del caso, le contestazioni” (Cassazione, sentenza n. 14887/2014) ed ancora “nel contratto di conto corrente bancario, che è caratterizzato dall’esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e che, come tale, ha ad oggetto una prestazione che si inquadra in quella tipica del contratto del mandato a cui possono aggiungersene altre. L’obbligo di rendiconto si attua attraverso l’invio periodico degli estratti conto, sicché la banca è inadempiente rispetto a tale obbligo ove non provi di avervi provveduto” (Cassazione, sentenza n. 1584/2017). Si noti peraltro che, per giurisprudenza e dottrina pressoché unanimi sul punto, la mancata contestazione dell’estratto conto con la connessa implicita approvazione di tutte le operazioni bancarie regolate nel conto stesso, attesa la natura sostanzialmente confessoria delle annotazioni in esso riportate, non comporta l’inammissibilità di censure attinenti alla validità e all’efficacia dei rapporti obbligatori da cui scaturiscono le partite inserite nel conto.

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